ApprofondimentoAgevolazioni

Datori di lavoro agricoli: il recupero delle agevolazioni contributive

di Giuseppe Barbera e Attilio Romano

N. 17

guida-al-lavoro

Il contributo si propone di illustrare il quadro normativo ed esaminare le condizioni che consentono la fruizione di benefici contributivi da parte di datori agricoli, con particolare riferimento ai regimi di sottocontribuzione di cui all'art. 1, c. 45, L. 220/2010 , tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 20, c. 2, D.Lgs. 375/1993 e 1, cc. 1175 e1175-bis, L. 296/2006

Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell'agricoltura.

In favore dei datori di lavoro agricoli operanti in zone montane o zone svantaggiate sono state previste specifiche percentuali di rideterminazione dei contributi previdenziali ed assistenziali per operai, impiegati e quadri (art. 9, c. 5, L. 67/1988).

Le agevolazioni contributive sono state ridistribuite sulla base della classificazione delle zone svantaggiate di cui alla delibera CIPE 25 maggio 2000, n. 42 (art. 2, D.Lgs. 146/1997; deliberazione CIPE 1° febbraio 2001, n. 13).

Le agevolazioni contributive...

  • [1] Così Cassazione civile, sez. lav., 6428/2018, pur riferendosi al contratto di apprendistato:" Il riconoscimento della minore aliquota contributiva prevista per incentivare l'assunzione di lavoratori in apprendistato non è subordinato all'integrale rispetto da parte del datore di lavoro degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."

  • [2] Posizione espressa dalla Direzione Centrale Entrate a seguito di quesito posto.

  • [3] Cassazione civile, sez. lav., 7840/1998: "L'incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti - che costituisce una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale - si verifica soltanto quando fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione e/o l'inosservanza dell'altra".

  • [4] Si è ritenuto che le norme sulle controversie individuali di lavoro marittimo. Di cui agli artt. 603 ss. cod. nav., sono state abrogate per effetto della entrata in vigore della L. 533/1973, contenente la nuova disciplina generale delle controversie di lavoro (Corte Cost. 164/1976).