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Vestizione/svestizione di Dpi per dirigenti medici convenzionati: non spetta un compenso aggiuntivo

di Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

N. 20

guida-al-lavoro

Alcuni medici convenzionati con l'ASP locale dichiaravano la sussistenza dell'obbligo di indossare specifici indumenti, configurabili come D.P.I., i quali richiedevano sensibili tempi di vestizione e svestizione, oltre che di pulizia, e chiedevano il pagamento delle differenze retributive corrispondenti

Massima

  • Dirigente medico – superamento dell'orario da CCNL – compenso supplementare – non spetta – retribuzione mensile – comprensiva di tutte le prestazioni rese - sufficienza

    Il dirigente medico, quand'anche abbia ecceduto gli orari stabiliti dalla fonte collettiva, non ha diritto ad un compenso supplementare, in quanto la sua retribuzione è parametrata su base mensile, e non oraria, e deve considerarsi comprensiva di tutte le prestazioni rese, ferma restando ovviamente la possibilità di far valere un'eventuale responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, ove si sia in grado di provare (anche presuntivamente) un concreto pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo (e, naturalmente, il nesso causale con le condotte commissive od omissive eventualmente poste in essere dall'Azienda datrice).

I fatti di causa e la fase di merito

Un gruppo di medici convenzionati con l'ASP locale convenivano in giudizio l'ente avanti il Tribunale di Messina, precisando di essere in servizio presso l'emergenza sanitaria territoriale (di fatto il servizio "118") con contratto a 38 ore settimanali.

I medici deducevano di essere tenuti, nello svolgimento delle mansioni loro attribuite, ad indossare degli indumenti specifici, qualificabili secondo la ricostruzione operata nel ricorso quali dispositivi di protezione individuali, che richiedevano...

  • [1] Da ultimo, il riferimento va a Cass. 31795/2024 e 20796/2024, le cui massime di diritto sono richiamate in via riassuntiva nel testo principale.

  • [2] "Indubbiamente, nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire a una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, quale caratteristica del rito speciale, consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte; ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi deliberatori già ritualmente acquisiti".