Alcuni medici convenzionati con l'ASP locale dichiaravano la sussistenza dell'obbligo di indossare specifici indumenti, configurabili come D.P.I., i quali richiedevano sensibili tempi di vestizione e svestizione, oltre che di pulizia, e chiedevano il pagamento delle differenze retributive corrispondenti
Massima
Dirigente medico – superamento dell'orario da CCNL – compenso supplementare – non spetta – retribuzione mensile – comprensiva di tutte le prestazioni rese - sufficienza
Il dirigente medico, quand'anche abbia ecceduto gli orari stabiliti dalla fonte collettiva, non ha diritto ad un compenso supplementare, in quanto la sua retribuzione è parametrata su base mensile, e non oraria, e deve considerarsi comprensiva di tutte le prestazioni rese, ferma restando ovviamente la possibilità di far valere un'eventuale responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, ove si sia in grado di provare (anche presuntivamente) un concreto pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo (e, naturalmente, il nesso causale con le condotte commissive od omissive eventualmente poste in essere dall'Azienda datrice).
I fatti di causa e la fase di merito
Un gruppo di medici convenzionati con l'ASP locale convenivano in giudizio l'ente avanti il Tribunale di Messina, precisando di essere in servizio presso l'emergenza sanitaria territoriale (di fatto il servizio "118") con contratto a 38 ore settimanali.
I medici deducevano di essere tenuti, nello svolgimento delle mansioni loro attribuite, ad indossare degli indumenti specifici, qualificabili secondo la ricostruzione operata nel ricorso quali dispositivi di protezione individuali, che richiedevano...