Qualora l’Ispettorato del lavoro accerti, autonomamente o a seguito di prova fornita dal lavoratore, l’impossibilità da parte di quest’ultimo di comunicare i motivi dell’assenza o la non veridicità della comunicazione effettuata dal datore di lavoro, comunica l’inefficacia della risoluzione ad entrambe le parti. Infatti, in tali ipotesi, non trova applicazione l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro previsto dal secondo periodo del comma 7-bis dell’articolo 26 del Dlgs 151/2015, così come modificato...
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