Domanda solo su modulistica Inps per il bonus bebè
La domanda per il cosiddetto “bonus bebè”, introdotto dalla legge di stabilità 2015, dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica utilizzando i canali istituzionali individuati con la circolare esplicativa di prossima pubblicazione. È quanto precisa, in estrema sintesi, l'Inps nel messaggio 2390 del 3 aprile 2015. Le sedi non possono pertanto accettare domande di bonus presentate con modelli non pubblicati dall'istituto.
Il bonus bebè
La legge 190/2014, ai commi da 125 a 129 dell'articolo 1, ha istituito una misura volta ad incentivare la natalità e a contribuire al suo sostegno (cosiddetto “bonus bebè”). Tale assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del percettore, risulta di importo pari a 960,00 euro annui e spetta per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.
Le caratteristiche essenziali di tale agevolazione possono essere così riassunte:
- l'erogazione avviene mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione;
- l'assegno è corrisposto fino al compimento del 3° anno di età ovvero del 3° anno di ingresso in famiglia a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 25.000,00 euro annui;
- nel caso in cui la condizione economica familiare corrisponda a un valore Isee inferiore a 7.000,00 euro, l'assegno viene raddoppiato;
- le somme erogate a questo fine non concorrono ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo previsti dal comma 1-bis, articolo 13 del Tuir per il riconoscimento del cosiddetto “bonus Renzi”.
Altre agevolazione
Si ricorda, infine, come il comma 130, articolo 1 della legge 190/2014 preveda, nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015, il riconoscimento di buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a 4 in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'Isee non superiore a 8.500,00 euro annui. Con apposito Dpcm saranno definiti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le relative disposizioni attuative.