Doppia contribuzione socio srl
Con norma di interpretazione autentica (D.L. 78/2010 conv. Con legge 122/2010), il legislatore ha definitivamente chiarito, dopo numerosi contrasti interpretativi, che il criterio dell’attività prevalente non opera per i rapporti di lavoro a carattere autonomo per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto l’esercizio di attività di lavoro autonomo soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all’esercizio di un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, non fa scattare il criterio dell’ attività prevalente e, di conseguenza, sono dovuti sia i contributi relativi alla attività di amministratore (gestione separata), sia i contributi dovuti in qualità di socio che svolge l’attività nella società (gestione commercianti). In proposito è opportuno tuttavia evidenziare che la doppia iscrizione del socio di srl non è automatica. Una recente sentenza della Corte di Appello di Milano del 6 maggio 2014 ha infatti escluso l’obbligo di iscrizione del socio nella gestione commercianti nel caso in cui egli si limiti a svolgere un ruolo di indirizzo e coordinamento nella società medesima. E’ alla luce di questi principi, in conclusione, che deve essere valutata l’obbligatorietà o meno della doppia iscrizione, anche in considerazione della presenza, nell’organico aziendale, di un “lavoratore dipendente assunto con mansioni di coordinamento e direzione del personale”. Dovrà essere l’Inps a dimostrare che l'attività commerciale svolta dal socio sia prevalente rispetto agli altri fattori di produzione, con l’avvertenza tuttavia che tale riconoscimento, nelle piccole realtà aziendali, ricorre in modo quasi automatico.