Come fare perAdempimenti

Erogazione della gratifica natalizia (tredicesima)

di Antonio Carlo Scacco

  • Quando Ordinariamente prima delle feste natalizie

  • Cosa scade Erogazione della gratifica natalizia

  • Per chi Tutti i datori di lavoro

  • Come adempiere Erogazione in busta paga, eventualmente con cedolino separato

1L'adempimento in sintesi

Nel mese di dicembre, solitamente prima delle festività natalizie, tutti i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato, una mensilità ulteriore denominata gratifica natalizia o, più comunemente, tredicesima (quest'ultima locuzione si usa maggiormente per gli operai). Per la sua determinazione come per i tempi di erogazione è necessario fare riferimento alle previsioni contenute nei contratti collettivi applicati dal datore di lavoro. E' comunque possibile individuare dei principi di applicazione generalizzata che di seguito si riassumono.

2Principi generali in materia di tredicesima

Come si determina l'importo della tredicesima

L'importo da erogare viene stabilito dai contratti collettivi. In determinati casi la terminologia del contratto collettivo individua esattamente gli elementi retributivi che concorrono a formare la mensilità aggiuntiva (ad esempio paga base, contingenza, scatti, superminimo). In questi casi non si pongono particolari problemi, in quanto le parti possono autonomamente decidere come quantificare le mensilità aggiuntive (giurisprudenza consolidata). In altri casi il contratto collettivo usa una formulazione generica (ad es. "retribuzione di fatto", "retribuzione globale di fatto" ec.).

Occorre allora individuare le voci retributive che nel periodo in cui la mensilità aggiuntiva è maturata, hanno costituito tale retribuzione. Nel settore industriale si fa tradizionalmente riferimento alla "retribuzione globale di fatto" (fin dall'accordo Interconfederale 27 ottobre 1960, n. 1070 reso obbligatorio erga omnes con D.P.R. 23 luglio 1970).

Attenzione: è' comunque importante ricordare che, ai fini del calcolo della tredicesima o gratifica natalizia, si considerano i valori retributivi attuali, ossia quelli di dicembre (quindi comprensivi di eventuali scatti di anzianità anche se decorrenti dal mese precedente, premi ec.). Questa regola assume rilevanza nel caso, ad esempio, del cambio di scaglione retributivo per gli apprendisti. E' bene comunque ricordare che, anche in questa circostanza, è necessario fare riferimento al CCNL di riferimento. Ad esempio il CCNL Trasporto merci fa riferimento alla "retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre".

Sempre ai fini del calcolo in genere non si considerano le voci occasionali della retribuzione (ad esempio le indennità corrisposte una tantum) ma è bene sempre fare riferimento ai contratti collettivi. Per i lavoratori domestici, la sentenza n. 72 del 30 maggio 1973 della Corte costituzionale ha esteso il calcolo della tredicesima anche alle prestazioni in natura (vitto e alloggio). Per la colf che riceve anche vitto e alloggio pertanto si deve maggiorare la tredicesima del rateo riferito al controvalore in contanti di vitto e alloggio. Nel caso degli operai agricoli a tempo determinato retribuiti in base alle ore e alle giornate effettivamente lavorate la "tredicesima" viene corrisposta in forma di "terzo elemento" (ciò in funzione della natura discontinua di queste prestazioni lavorative).

Ad esempio tale voce comprende anche il valore sostitutivo per l'alloggio e gli annessi (orto, porcile, pollaio), qualora il contratto provinciale ne preveda l'obbligo di concessione agli operai a tempo indeterminato.

Quali sono i tempi di erogazione?

Le previsioni dei vari contratti sono molteplici. Per es. Il CCNL Barbieri, parrucchieri ed acconciatori prevede espressamente la possibilità che la tredicesima sia erogata anche mensilmente, previo consenso del lavoratore; il CCNL Agricoltura (operai) prevede la erogazione al termine di ogni anno. Solitamente la erogazione è prevista comunque in occasione delle ricorrenze natalizie (Alberghi - Confcommercio, Abbigliamento - Industria), Agenzie di viaggio e turismo), in coincidenza con la vigilia di Natale (Commercio - Confcommercio), in occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre (Domestici); il CCNL Trasporto merci dispone che " la corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16 dicembre.".

Attenzione: la tredicesima mensilità costituisce una retribuzione differita. Nella eventualità che il datore di lavoro intendesse erogarla mensilmente (in dodicesimi), ossia anticipatamente, non si ravvisano difficoltà di sorta in quanto trattamento di miglior favore. Naturalmente è sempre necessario il consenso del lavoratore.

Come matura la tredicesima

La maturazione avviene nell'arco dei dodici mesi precedenti. Pertanto se durante tale periodo non vi sono stati eventi sospensivi o interruttivi della retribuzione la tredicesima/gratifica dovrà essere erogata interamente, altrimenti dovranno essere corrisposti tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di maturazione (mesi interi o mesi parzialmente lavorati). A tale ultimo fine praticamente tutti i contratti collettivi stabiliscono che il mese intero corrisponde alla frazione di mese superiore al 15 giorni.

Ad esempio se il lavoratore è stato assunto il 10 marzo 2022, per il calcolo della tredicesima si utilizzano 10/12 (marzo è considerato mese intero perché la frazione di mese è superiore a 15 giorni). Nel caso di lavoro part-time si utilizza la stessa proporzione con la quale viene erogata la retribuzione mensile. Nel caso di passaggio da tempo pieno a part-time, occorrerà procedere al necessario riproporzionamento.

Ad esempio un dipendente con retribuzione di 2.000 euro mensili lavora per 7 mesi ad orario intero e 5 mesi ad orario ridotto (100 ore mensili). Se il divisore orario contrattuale è pari a 173 abbiamo: 2.000 x 7/12 = 1.166,672.000 x 5/12 x (100/173) = 481,70Ossia 1.166,67 + 481,70 = 1.648,36

Il periodo di prova solitamente è considerato utile ai fini della maturazione del rateo di tredicesima mensilità sempre che sia seguito dall'esito positivo.Per le assenze valgono le seguenti regole:

Assenze retribuite dagli Istituti previdenziali ed assistenziali
In taluni casi (ad esempio malattia, maternità, infortunio, ec.) il trattamento corrisposto dall'Istituto previdenziale comprende una quota relativa alla mensilità aggiuntiva. Al momento della erogazione della mensilità aggiuntiva il datore di lavoro dovrà tenere conto di tali anticipazioni. Se il contratto collettivo non prevede alcuna integrazione per l'evento considerato a carico del datore di lavoro, in sede di erogazione dalla mensilità si detrae quanto anticipato dall'Istituto; se invece il contratto collettivo prevede una integrazione a carico del datore e la quota a carico dell'Istituto è inferiore a quella che il datore di lavoro deve garantire, solitamente per motivi pratici l'azienda non considera il rateo di gratifica ma integra la parte di indennità mancante fino a raggiungere l'importo contrattualmente previsto (ordinariamente il 100% della retribuzione). Così facendo, però, al momento della erogazione della tredicesima do¬vrà considerare l'importo per intero senza tenere conto delle anticipazioni da parte dell'Istituto.
Nel caso della cassa integrazione a fronte di riduzione di orario, normalmente la 13ma matura per intero. In presenza di sospensione totale dal lavoro (orario "a zero ore"), la 13ma spetta per "ratei" per ciò intendendo che saranno corrisposti (sempre integrando quanto già erogato a tale titolo dalla CIG) tanti dodicesimi per ogni mese in cui la sospensione non ha superato i 15 giorni.

3Aspetti previdenziali e contributivi

La tredicesima mensilità deve essere assoggettata alla normale contribuzione previdenziale e alle normali trattenute fiscali IRPEF (peraltro senza le detrazioni di imposta normalmente e mensilmente riconosciute) che al momento dell'erogazione gravano sul lavoratore. In pratica la tredicesima subirà una "decurtazione" maggiore in sede di erogazione proprio a causa della inapplicabilità delle varie detrazioni (queste ultime vengono invece applicate sulla parte "ordinaria" della retribuzione). Per tutti questi motivi il netto corrisposto a titolo di tredicesima mensilità o gratifica natalizia è generalmente inferiore alle altre mensilità. Anche per rispettare i tempi di erogazione (a metà dicembre, comunque prima di Natale), è buona prassi elaborare un cedolino apposito.

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