Una lavoratrice madre titolare di contratto a tempo indeterminato con 2 figli (il minore ha 6 anni), beneficiaria dell’esonero madri comma 181 legge 213/2023 (circolare Inps 27/2024), cessa il rapporto di lavoro il 15 aprile 2024. Le viene erogata sulla mensilità di aprile (cedolino di aprile) la retribuzione ordinaria relativa alla prestazione di aprile pari a 900 euro e sul cedolino di maggio (mese alla successivo a cessazione) le ferie, rol, ex festività per euro 1000, e la 13 mensilità per euro 600 euro (retribuzione ordinaria: 1800/12 x 4 = 600 euro).L’esonero madri si può applicare solo sulla retribuzione gestita nel mese stesso di cessazione di aprile oppure può interessare anche gli emolumenti gestiti a maggio?
Questo aspetto non è stato precisato nella circolare Inps 27/2024. Si ritiene che l’esonero madri si possa gestire solo sugli emolumenti gestiti nel mese stesso di cessazione (nel caso del quesito: cedolino di aprile).
Nel mese di cessazione è stata gestita solo la retribuzione ordinaria del mese, per cui viene calcolato l’esonero madri del comma 181 legge 213/2023 per:
900 euro (retribuzione ordinaria, imponibile previdenziale) x 9,19% = 82,71;
tetto 250 /31 x 15 giorni (giorni di calendario dal 1° ...