Esonero parità di genere, presentazione delle domande
1L'adempimento in sintesi
Dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023 è possibile presentare domanda per accedere all'esonero previsto dall'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, in favore delle aziende in possesso della certificazione della parità di genere. La legge di bilancio per il 2022 ha reso strutturale la agevolazione.
2Aziende interessate e requisiti
Per accedere al beneficio è necessario aver conseguito, entro il 31 dicembre 2022, la certificazione di parità di genere prevista dall'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Inoltre sono ammesse al beneficio i soli datori di lavoro privati anche non imprenditori (sono quindi escluse le pubbliche amministrazioni mentre sono ammessi gli enti pubblici economici ec.. Si vedano in proposito le indicazioni di dettaglio fornite più volte dall'Inps, ad esempio con le circolari 40/2018, 104/2019, 57/2020, 133/2020, 32/2021 ecc).
I parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parita' di genere sono quelli previsti dalla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata il 16 marzo 2022, contenente «Linee guida sul sistema di gestione per la parita' digenere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parita' di genere nelle organizzazioni». Si veda in proposito il decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per le Pari oppotunità del 29 aprile 2022.
Ulteriori requisiti richiesti alle aziende sono:
A) la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC),
B) assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
C) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
3Calcolo dell'esonero
L'esonero:
A) ammonta all'1% della sola contribuzione dovuta dal datore di lavoro; la agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote purché nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e purché gli altri esoneri non prevedano espressamente divieti di cumulo;
Contribuzione esclusa dal calcolo
In genere si escludono le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle che sono finalizzate ad apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento. Sono esclusi i premi ed i contributi dovuti all'Inail.
B) riguarda i soli mesi di validità della certificazione della parità di genere;
Il beneficio decorre dal primo mese di validità della certificazione ed in caso di revoca della medesima dovrà essere il datore di lavoro a darne immediata comunicazione all'Inps.
C) non può superare l'importo di euro 50 mila annui, ossia 4.166,66euro mensili (50.000,00/12).
In ogni caso il beneficio spetta solo nel limite delle complessive risorse stanziate. Nel caso di insufficienza sarà proporzionalmente ridotto a tutti gli aventi diritto (l'importo effettivamente disponibile sarà reso noto dall'Inps, al termine delle elaborazioni , in calce al medesimo modulo di istanza on-line). La agevolazione non rientra, inoltre, nel regime degli Aiuti di stato in quanto intervento generalizzato potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese.
4Come si accede all'esonero
Per accedere alla agevolazione, i datori in possesso dei requisiti prescritti (vedi suipra) devono inoltrare apposita domanda all'Inps, dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023, utilizzando il modulo di istanza on-line denominato "PAR_GEN" disponibile sul sito internet www.inps.it , nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)". La domanda contiene, oltre ai dati aziendali, i seguenti dati, tutti relativi al periodo di validità del certificato della parità di genere:
A) la retribuzione media mensile stimata
B) la aliquota datoriale media stimata
C) la forza aziendale media stimata
Dovrà inoltre contenere la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso della suddetta certificazione.
5Vicende successive
Dopo le necessarie elaborazioni, alle istanze per le quali sarà riconosciuto l'intero ammontare dell'esonero spettante sarà assegnato il contrassegno "ACCOLTA". Nel caso le risorse disponibili non fossero sufficienti, si procederà al proporzionamento e le istanze saranno contrassegnate dallo stato "ACCOLTA PARZIALE". Ai datori di lavoro ammessi all'esonero sarà assegnato il codice di autorizzazione (CA) "4R" ("Azienda autorizzata all'esonero di cui all'articolo 5 della legge 162/2021").
Esposizione nel modello Uniemens
I datori di lavoro in possesso del codice di autorizzazione "4R", dal flusso UniEmens di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento della domanda, possono fruire della quota di esonero. In particolare si valorizza:
A) all'interno dell'elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>, il codice causale di nuova istituzione "L238" ("Conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge 162/2021"),
B) nell'elemento <ImportoACredito> l'importo dell'esonero da conguagliare.
Recupero arretrati
Per recuperare le mensilità pregresse, dal primo mese di validità della certificazione di parità al mese precedente l'esposizione nell'Uniemens corrente, si valorizza:
A) all'interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione "L239" ("Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge 162/2021")
B) nell'elemento <ImportoACredito> il relativo importo.
Nel caso si abbia diritto al beneficio ma il datore di lavoro abbia sospeso o cessato l'attività, la fruizione dell'esonero si effettua con la procedura di regolarizzazione (Uniemens/vig).
Datori di lavoro agricoli
Anche questi datori di lavoro, a seguito della presentazione della domaanda e sussistendo i requisiti previsti, ricevono il codice di autorizzazione 4R "Azienda autorizzata all'esonero di cui all'articolo 5 della legge 162/2021". In tali casi sarà l'Inps a determinare, per ciascun mese compreso nel periodo di validità della certificazione, l'importo dell'esonero spettante nei limiti dell'importo autorizzato. L'importo dell'esonero fruibile spettante, a decorrere dalla quarta emissione 2022 e per i flussi mensili inviati nel relativo periodo, sarà direttamente indicato nel Prospetto Riepilogativo F24. Nello stesso prospetto della quarta emissione 2022 sarà indicato anche l'importo dell'esonero spettante per i periodi retributivi pregressi, ossia compresi nel periodo di validità della certificazione e indicati nei flussi inviati per la seconda e terza emissione 2022.