ApprofondimentoContenzioso

Estorsione nei confronti del lavoratore solo all’interno di un rapporto di lavoro

di Luca Borghi

N. 10

guida-al-lavoro

La Cassazione si pronuncia sulla rilevanza penale del comportamento del datore di lavoro che imponga in sede assuntiva al candidato l’accettazione di condizioni di lavoro contrarie alla legge o ai contratti collettivi quale contropartita per l’assunzione.

Massima

  • Estorsione aggravata - Diffamazione - Datore di lavoro - Presupposto - Instaurazione anche solo di fatto del rapporto di lavoro - Istruttoria dibattimentale - Artt. 190, 192 e 500, cpp - Giudizio di credibilità del testimone Cass. Pen. Sez. II, 16 febbraio 2024, n. 7128

    Il discrimine che segna il confine tra ipotesi di opportunistica ricerca di forza lavoro tra categorie di soggetti in attesa di occupazione e condotte riconducibili al paradigma del delitto di estorsione è rappresentato dall’esistenza di un rapporto di lavoro già in atto, pur se solo di fatto o non conforme ai tipi legali, rispetto al quale integra il fatto tipico del delitto di cui all’art. 629 cod. pen. la pretesa di ottenere vantaggi patrimoniali da parte del datore di lavoro, attraverso la modifica in senso peggiorativo delle previsioni dell’accordo concluso tra le parti, destinate a regolare gli aspetti aventi rilevanza patrimoniale, prospettando l’interruzione del rapporto (attraverso il licenziamento del dipendente o l’imposizione delle dimissioni).

La Corte di Cassazione seconda sezione Penale, con sentenza 16 febbraio 2024, n. 7128, in una sintetica ma efficace motivazione, analizza il discrimen tra il reato di estorsione e quella che definisce come «opportunistica ricerca di forza lavoro tra soggetti in attesa di occupazione» e lo individua nella circostanza che, al momento della condotta, sussista già un rapporto di lavoro o meno, anche se non formalmente e illegittimamente instaurato.

Il giudizio di appello e l’impugnazione da parte del datore di lavoro

Nella sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo...