Ferie e riposi solidali nel contratto collettivo del comparto presidenza del Consiglio dei ministri
L’accordo si applica a tutto il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato
Il 7 ottobre 2022 Aran e le organizzazioni e confederazioni sindacali di settore hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri.
Il contratto – che si applica a tutto il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato ricompreso nel comparto autonomo di contrattazione collettiva della presidenza del Consiglio dei ministri – riguarda il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica sia per quella economica.
Trattamento economico
Il contratto fornisce gli importi degli incrementi della retribuzione tabellare e i nuovi valori della stessa (riferiti a 12 mensilità, cui si dovrà aggiungere la 13ma mensilità) con decorrenze 1° gennaio 2016, 1° gennaio 2017 e 1° gennaio 2018.
Vengono inoltre forniti i valori (sempre riferiti a 12 mensilità) della retribuzione tabellare per i nuovi parametri retributivi F10 in categoria A e in categoria B.
Sono rideterminati i valori dell'indennità di presidenza a decorrere dal 1° gennaio 2018; riguardo a tale elemento retributivo si va da 688,00 a 523,13 euro mensili da corrispondere per 12 mensilità).
In base all'articolo 66 del Ccnl, la struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:
- stipendio tabellare corrispondente alla categoria di inquadramento;
- retribuzione individuale di anzianità;
- differenziali acquisiti nei passaggi economici nell'ambito di ciascuna categoria (passaggi da un parametro retributivo al successivo);
- indennità di presidenza (articolo 85 del Ccnl 17 maggio 2004);
- indennità, premi e altri trattamenti economici riconosciuti sulla base dei contratti collettivi;
- compensi per lavoro straordinario;
- altri trattamenti economici previsti da specifiche disposizioni di legge
Welfare integrativo
In sede di contrattazione integrativa, l'amministrazione disciplina la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale.
Tali benefici possono essere caratterizzati da:
- iniziative a sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
- supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
- contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
- prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
- polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.
Ferie e riposi solidali
Su base volontaria, e a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia l'esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute:
- le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali (corrispondenti, queste ultime, a 20 giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su 5 giorni e 24 giorni nel caso di articolazione dell'orario settimanale di lavoro su 6 giorni);
- le quattro giornate di riposo per le festività soppresse indicate dall'articolo 27 del Ccnl.