Formazione e informazione dei dipendenti
Il quesito sottoposto risulta abbastanza complesso in quanto fa riferimento a diversi profili dalla vigente disciplina sull'informazione e la formazione obbligatoria in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Occorre considerare in primo luogo, comunque, che l’art. 37, c.1, del D.Lgs. n.81/2008, obbliga il datore di lavoro ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione (art. 2, c.1, lett. aa, D.Lgs. n.81/2008 definisce per formazione il “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi) sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche; la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono stati definiti con l’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011, Rep. Atti n. 221/CSR, successivamente modificato dall'Accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016, che per altro regolamenta anche la formazione e l’aggiornamento dei preposti e dei dirigenti. Tale Accordo del 21 dicembre 2011, consentiva nelle more dell’emanazione della disciplina dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 6, c.8, del D.Lgs. n.81/2008, che i corsi, interni o esterni all'azienda, fossero tenuti da docenti che potevano “...dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. Tale vuoto è stato, poi, colmato con l’emanazione del Decreto dei Ministeri del Lavoro e P.S. e della Salute 6 marzo 2013, che attualmente prevede che dal 18 marzo 2014 i formatori devono essere in possesso obbligatoriamente del pre requisito del Diploma di scuola secondaria di secondo grado – salvo alcune eccezioni – e di almeno uno dei requisiti minimi previsti dall'allegato al decreto, strutturati in criteri finalizzati a garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di sicurezza sul lavoro, ossia la conoscenza (es. laurea coerente con le materie oggetto della docenza), l’esperienza (es. numero di anni di attività lavorativa in materia) e la capacità didattica (es. pregressa esperienza quale formatore, ovvero frequenza a corsi in materia di formazione dei formatori); la qualificazione è riconosciuta per aree disciplinari (normativa/giuridica/organizzativa; rischi tecnici/igienico-sanitari; relazioni/comunicazioni) e al tempo stesso è previsto anche l’obbligo dell’aggiornamento triennale per ciascuna di dette aree. Lo stesso decreto, inoltre, per venire incontro alle esigenze delle micro e piccole imprese ha anche introdotto un periodo transitorio in base al quale “Per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo del 21 dicembre 2011” e al termine di tale periodo “..il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato” (art. 4, c.2). Di conseguenza fino al 18 marzo 2016, ai datori di lavori in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione di cui all'art. 34 del D.Lgs. n.81/2008 (quindi nomina di svolgimento diretto di SPP nei casi previsti dall'allegato II e possesso dell’attestato di frequenza dello specifico corso) era consentito di assumere anche il compito di formatore dei propri lavoratori pur in assenza dei requisiti di qualificazione stabiliti dal citato Decreto interministeriale del 6 marzo 2013. Dopo tale data, invece, anche il datore di lavoro che intenda proseguire l’attività di formatore deve dimostrare di possedere i citati requisiti minimi ma “Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori” (art. 1, c.5); si tratta, quindi, di una norma che definisce un regime di favore in quanto in tale fattispecie non è richiesto anche il possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado. Discorso diverso vale, invece, per l’informazione (l’art. 2, c. 1, lett. bb), del D.Lgs. n. 81/2008, definisce l’informazione come il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”) l’art. 36 del D.Lgs. n.81/2008, si limita solo a prevedere i contenuti fondamentali e al tempo stesso non si rileva una norma che stabilisca, in generale, particolari requisiti dell’informatore. In tal senso come precisato nell'interpello del Ministero del Lavoro e P.S. . del 13 dicembre 2017, n. 7, spetta al datore di lavoro “decidere, caso per caso, a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori”. Per quanto, invece, riguarda la seconda parte del quesito occorre rilevare che il datore di lavoro può essere egli stesso soggetto organizzatore dei corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti (p.2, lett. a, Accordo Stato – Regioni 21 dicembre 2011); nel caso, tuttavia, in cui intenda erogare la formazione in modalità e-learning è obbligato a rivolgersi esclusivamente a uno dei soggetti formatori elencati al punto 2 dell’allegato A dell’Accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016, tra cui sono ricompresi anche “le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento” (cfr. anche Interpello Ministero del Lavoro e P.S. 21 settembre 2018, n.7). Alla luce, quindi, dell’attuale normativa non appare obbligatorio che l’attestato dei corsi in questione debbano essere rilasciati dagli organismi paritetici e solo nel caso dell’e-learning per espressa previsione normativa tali enti, purché “costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (art. 2, c.1, lett. ee, D.Lgs. n.81/2008), sono legittimati ad erogare i corsi. Naturalmente ciò non impedisce al datore di lavoro di rivolgersi ai predetti organismi paritetici anche per la formazione in aula, tenuto conto anche il D.Lgs. n.81/2008, che riconosce alla c.d. “pariteticità” un elevato valore strategico ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali attraverso l’assistenza alle imprese. E sotto questo profilo, infatti, il datore di lavoro è tenuto anche a chiedere la collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività, per quanto riguarda la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti (RLS) (art. 37, c.12, del D.Lgs. n.81/2008), secondo quanto stabilito anche nel già citato Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011 e dal successivo Accordo Stato – Regioni del 25 luglio 2012. Resta, infine, solo da segnalare che per quanto riguarda particolari tipi di formazione dei lavoratori (es. attrezzature di lavoro, primo soccorso, etc.) sono previste discipline specifiche contenute in numerosi altri provvedimenti come, ad esempio, l’Accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012 che detta disposizioni sull'abilitazione degli operatori addetti a diverse attrezzature (gru, muletti, piattaforme, macchine per il movimento terra, etc.).