ApprofondimentoContenzioso

Formazione sulla sicurezza “durante l’orario di lavoro” e rifiuto del lavoratore

di Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

N. 21

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La vicenda riguarda un lavoratore che si era rifiutato di effettuare i corsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, richiesti dal datore di lavoro in un contesto di orario di esigibilità della prestazione lavorativa, seppure al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, così come regolamentato dalla legge o dal contratto collettivo

Massima

  • Salute e sicurezza – formazione – orario di lavoro – necessità – prestazioni esigibili fuori dell’orario – esigibilità - sussiste

    L’art. 37, co. 12, del d. lgs n. 81/2008, nella parte in cui prescrive che la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro debba avvenire “durante l’orario di lavoro”, deve essere interpretato nel senso che tale locuzione è comprensiva anche dell’orario relativo a prestazioni esigibili al di fuori dell’orario di lavoro ordinario previsto dalla legge o dal C.C.N.L. di riferimento, inserendosi tale obbligo nelle misure di cui all’art. 15 del medesimo Testo Unico, relativo alle “misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro”, tra cui deve essere annoverata l’informazione e la formazione dei lavoratori.

Riepilogo dei fatti di causa

La Corte d’Appello di Cagliari respingeva l’appello proposto da un lavoratore avverso la sentenza, a lui sfavorevole, emessa dal Tribunale di Sassari, all’esito di una controversia in cui aveva, senza esito, domandato l’accertamento relativo alla circostanza che il datore di lavoro fosse tenuto ad organizzare i corsi di formazione per la sicurezza obbligatoria durante l’orario di lavoro e senza dover subire oneri economici; domandava inoltre il lavoratore ricorrente di accertare la legittimità del...