L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Fringe benefit e maternità

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di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Una dipendente assegnataria di mezzo aziendale per “uso promiscuo”, con fringe benefit in busta paga, inizia la maternità obbligatoria. Il datore di lavoro procede così: a) ll calcolo dell’indennità giornaliera INPS tiene conto dell’imponibile contributivo del mese precedente l’inizio della maternità e quindi anche del fringe benefit; b) il datore di lavoro integra al 100% quanto erogato dall’INPS avendo come riferimento sia il valore della retribuzione base che il controvalore del benefit;c) il datore di lavorotoglie l’uso della vettura alla dipendente ma mantiene in busta paga il valore del benefit. La dipendente reclama il pagamento di una indennità sostitutiva del benefit, che oltre che ai fini di tassazione, contribuzione e TFR, vada anche ad incidere sul netto. Il datore di lavorodeve accogliere la richiesta della dipendente ?

La valutazione del quesito deve essere effettuata ricorrendo ai principi generali in materia retributiva, più in particolare al principio della irriducibilità della retribuzione, desumibile dal combinato disposto dell’articolo 2103 c.c. e 36 della Costituzione. Tale principio implica che la retribuzione concordata al momento della assunzione non può essere ridotta successivamente, ma tale garanzia opera soltanto in relazione alle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni affidate al lavoratore, non ad eventuali componenti della retribuzione erogate per compensare specifiche modalità della prestazione di lavoro (giurisprudenza costante, ad esempio v. Cass. 15 ottobre 2013 n. 23366). Ora nel concetto di retribuzione rientrano pacificamente taluni beni concessi in uso al dipendente (tipico esempio l’auto aziendale): in proposito la Corte di cassazione si è espressa (giurisprudenza costante) nel senso di ritenere “che il valore dell'uso e della disponibilità, anche a fini personali, di una autovettura concessa contrattualmente dal datore al prestatore di lavoro come beneficio in natura, anche indipendentemente dalla sua effettiva utilizzazione, rappresenta il contenuto di una obbligazione che, ove pure non ricollegabile ad una specifica prestazione, è idonea ad essere considerata di natura retributiva, con tutte le relative conseguenze, se pattiziamente inserita nella struttura sinallagamatica del contratto di lavoro cui essa accede” (Cass 15 novembre 2002 n. 16129). Assodato che il valore della autovettura concessa contrattualmente al dipendente come fringe-benefit ha natura retributiva, occorre stabilire se, alla luce dei principi sopra evidenziati, sia o meno assoggettabile al principio della irriducibilità della retribuzione. In quanto assegnataria di mezzo aziendale per “uso promiscuo”, secondo le indicazioni fornite nel quesito, la dipendente utilizza il bene, sia pure parzialmente (promiscuamente), anche nel suo interesse. E’ pertanto consigliabile indagare se tale assegnazione sia stata originariamente effettuata nell’ambito di un trattamento retributivo onnicomprensivo, percepito come stabile e permanente dalla lavoratrice. Soccorreranno a tale fine le specifiche clausole apposte nel contratto individuale di lavoro e/o eventuali accordi intervenuti successivamente, incluse eventuali clausole riferite alla eventuale revoca del mezzo al verificarsi di determinati eventi (tra i quali può essere contemplata la maternità). Ove sia accertata la natura strutturale e permanente della assegnazione, la eventuale revoca dell’uso del mezzo aziendale dovrà essere controbilanciata dalla corresponsione di una retribuzione sostitutiva pari al controvalore del benefit. Il valore può essere determinato avuto riguardo alle tariffe ACI, che rappresenta la valorizzazione – in modo forfettario e onnicomprensivo – di ogni utilità derivante dall’uso personale del mezzo aziendale ed è quindi da reputarsi idoneo a remunerare i lavoratori, per equivalente monetario, del mancato utilizzo del bene aziendale per fini personali (v. Tribunale di Milano sent. 6 maggio 2014).

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