L’attività di promozione svolta dagli influencer in maniera non tradizionale, utilizzando le nuove tecnologie, è riconducibile ad un contratto di agenzia grazie a una serie di motivi ben delineati dal Tribunale di Roma
Il dizionario Treccani definisce il neologismo “influencer” - introdotto nel 2017 - come un «personaggio di successo, popolare nei social network e in generale molto seguìto dai media, che è in grado di influire sui comportamenti e sulle scelte di un determinato pubblico».
Questa la definizione del vocabolo influencer, ma quale ne è la definizione giuridica? Se univoca sembra essere la definizione semantica, non pare esserne altrettanto univoca quella giuridica.
Per giungere ad un inquadramento...
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