Contrattazione

I nuovi importi retributivi per il lavoro domestico

Ecco i nuovi minimi orari che si applicano ai lavoratori dei diversi livelli dal 1° gennaio 2023

a cura della Redazione di Top24 lavoro

Il 16 gennaio 2023 Fidaldo, Domina assieme alle organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UilTucs e Federcolf hanno steso il verbale di accordo per procedere alla determinazione dei minimi retributivi del lavoro domestico a far data dal 1° gennaio 2023 per il Ccnl Lavoro Domestico (stipulato l’8 settembre 2020), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del citato Ccnl del settore domestico.
Negli incontri precedenti, il 19 dicembre 2022 e il 3 gennaio 2023, le Associazioni datoriali hanno manifestato la preoccupazione di far ricadere fin dal 1° gennaio 2023 oneri eccessivi sui datori di lavoro domestico, proprio per effetto dell'eccezionale incremento rilevato dsall'Istat negli ultimi mesi, dall'altra le Organizzazioni sindacali hanno ribadito la necessità di assicurare adeguati livelli retributivi a una platea di lavoratrici e lavoratori già di per sé particolarmente fragili e che devono fronteggiare il costante aumento del costo della vita.
Le parti, infine, hanno manifestato, pur ribadendo ciascuna le proprie proposte su cui non è intervenuto diverso accordo, di preferire il ricorso alla variazione periodica della retribuzione minima nella misura pari all'80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall'Istat, per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali, e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio, a far data dal 1° gennaio 2023, così come espressamente previsto dal richiamato articolo 38 del c.c.n.l. "Lavoro Domestico".
Con decorrenza 1° gennaio 2022 pertanto, i nuovi minimi per i lavoratori conviventi risultano essere i seguenti:
- livello A, euro 725,19;
- livello AS, euro 857,06;
- livello B, euro 922,98;
- livello BS, euro 988,90;
- livello C, euro 1.054,85;
- livello CS, euro 1.120,76;
- livello D, euro 1.318,54, più indennità pari a euro 194,98
- livello DS; euro 1.384,46 più indennità pari a euro 194,98.
I minimi mensili per i lavoratori di cui all'articolo 14, comma 2, (conviventi max 30 ore) sono i seguenti:
- livello B, euro 659,27;
- livello BS, euro 692,25;
- livello C, euro 764,74.
I valori orari per i collaboratori non conviventi sono sati così adeguati:
- livello A, euro 5,27;
- livello AS, euro 6,21;
- livello B, euro 6,58;
- livello BS, euro 6,99;
- livello C, euro 7,38;
- livello CS, euro 7,79 (maggiorato di euro 0,66 in presenza di più assistiti non autosufficienti);
- livello D, euro 8,98;
- livello DS; euro 9,36 (maggiorato di euro 0,66 in presenza di più assistiti non autosufficienti).
Per quanto riguarda l'assistenza notturna (articolo 10) i nuovi minimi sono i seguenti:- livello BS, euro 1.137,23 (autosufficienti);
- livello CS, euro 1.288,87 (non autosufficienti);
- livello DS; euro 1.592,17 (non autosufficienti);
mentre per la sola presenza notturna (articolo 11), il valore della retribuzione minima mensile è pari a euro 761,45.
Inoltre l'indennità dovuta ai livelli CS e DS in presenza di più assistiti non autosufficienti è pari a euro 112,34, mentre il valore giornaliero dell'indennità sostitutiva di vitto e alloggio è pari a euro 6,47 (euro 2,26 per ciascun pasto ed euro 1,95 per alloggio).
Infine al lavoratore inquadrati nei livelli B, BS, CS e DS in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica Uni 11766:2019 in corso di validità, è dovuta la seguente indennità mensile: B 8,99, BS 11,24, CS 11,24. Tale indennità è assorbibile da eventuali trattamenti retributivi di miglior favore complessivamente percepiti dal lavoratore.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©