Rapporti di lavoro

Lavoro sportivo, i rapporti di co.co.co con il limite di 18 ore settimanali

Il correttivo ha cancellato la possibilità del lavoro occasionale

di Andrea Mancino e Gabriele Sepio

Lavoro sportivo: con la proroga al 1° luglio si apre la possibilità per una revisione della disciplina al fine di superare le incongruenze e le criticità emerse sulla normativa.

In primo luogo sarà opportuno fornire una definizione univoca del rapporto di lavoro così come previsto per il settore professionistico. L'attuale previsione di una pluralità di rapporti (subordinato, autonomo, co.co.co.) applicabili ai lavoratori sportivi, infatti, continuerebbe a mantenere un clima di incertezza, esponendo associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche ai rischi di contenzioso derivanti dall'inquadramento.

Anche la presunzione legale prevista per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), basata sul limite delle 18 ore settimanali nello svolgimento della prestazione, rischia di appesantire la gestione dei rapporti senza risolvere il problema di un corretto inquadramento del rapporto di lavoro e ponendo gli enti sportivi nella necessità, in caso di contenzioso, di fornire la prova contraria rispetto alla esistenza di un vincolo di subordinazione.

Resta poi da chiarire come inquadrare quei rapporti che per loro natura sono oggettivamente di carattere occasionale. È il caso, ad esempio, di arbitri, direttori di gara, dirigenti che percepiscono gettoni di importo esiguo in occasione della partecipazione ad attività sportive. L'abrogazione del comma 4 dell'articolo 25 del Dlgs 36/21, a seguito delle modifiche intervenute col correttivo, ha escluso la possibilità di applicare a tali casi la disciplina del rapporto di lavoro occasionale (articolo 13, Dlgs 163/2022). Ciò in quanto, secondo la relazione illustrativa, nella nozione di lavoratore sportivo previsto dalla riforma rientrerebbe colui che presta «la sua attività con continuità a fronte di un corrispettivo».

Un convincimento che mal si coordina, tuttavia, con il restante impianto del decreto 36/2021 che ammette, come già anticipato, la possibilità di inquadrare il lavoro anche come autonomo, nella forma della co.co.co.. Sarebbe peraltro paradossale che per tali tipologie di prestazioni non fosse possibile applicare la soglia di esenzione fiscale prevista per le collaborazioni coordinate e continuative. Forse in questo caso sarebbe auspicabile mantenere l'applicazione dell'articolo 67, comma 1, lettera m) del Tuir, inquadrando tali compensi come redditi diversi, magari prevedendo limiti giornalieri in analogia con quanto attualmente previsto dal Tuir per il rimborso spese forfettario dei lavoratori dipendenti.

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