Il bonus Renzi (fino a giugno) è riconosciuto anche ai contratti a termine
Il credito previsto dall’articolo 13, comma 1bis del Dpr 917/1986 (Bonus Renzi) è concesso ai lavoratori subordinati anche con contratto a termine. Condizione per l’ottenimento del credito di euro 960 annui è che l’imposta lorda sia superiore alle detrazioni di produzione reddito. Inoltre il credito spetta per il periodo di lavoro dell’anno secondo le regole delle detrazioni di produzione reddito. Fatta questa premessa, in relazione al caso oggetto del quesito, si ritiene che il bonus non spetta per redditi superiori a 26.000 e non spetta laddove il reddito prodotto non determini un’imposta lorda superiore alle detrazioni di produzione reddito (regola speciale è prevista nei casi in cui il dipendente sia stato in congedi Covid o abbia utilizzato ammortizzatori sociali con causale emergenza Covid-19). In caso di reddito inferiore a euro 8.000 prodotto nel periodo 12.1.2020 - 30.6.2020 si rileva che il c.d. Credito Renzi non spetterà in quanto le detrazioni di euro 690 (euro 1.380 per i contratti a termine) spettano a prescindere dal periodo di lavoro. Trattasi di detrazioni minime spettanti. Inoltre si fa presente che a decorrere dall’1 luglio il c.d. Credito Renzi è sostituito dai trattamenti previsti dal Dl 3/2020.