[1] Il D.Lgs. n. 230/2021 ha introdotto dal 1° marzo 2022 l'Assegno Unico Universale (AUU) per le famiglie con figli indipendentemente dal reddito dagli stessi percepito. Il nuovo istituto ha preso il posto di tutti gli altri interventi dello Stato fino ad ora vigenti che, direttamente o indirettamente, intervengono a sostegno delle responsabilità genitoriali e si caratterizza, tra l'altro, per il fatto che:spetta1. per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;2. per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:1.frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;2.svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;3.sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;4.svolga il servizio civile universale;1. per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età;2.anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo o d'impresa fino ad ora esclusi dagli Assegni per il Nucleo Familiare.L'importo è erogato direttamente dall'INPS sul conto corrente dei beneficiari ovvero mediante bonifico domiciliato e decresce al crescere del reddito del nucleo familiare e dell'età dei figli e dipendente dall' ISEE in corso di validità.In conseguenza dell'entrata in vigore dell'AUU, l'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. 29/12/2021, n. 230 ha modificato l'articolo 12 del TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia e, pertanto, sempre a far data dal 1° marzo 2022:
- hanno cessato di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità;
- è stata abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis.Tralasciando in questa sede l'analisi delle condizioni per l'ottenimento dell'assegno in merito alla soppressione delle detrazioni per i figli a carico fino al loro raggiungimento della maggiore età ovvero 21 anni si annota che:1.a decorrere dal mese di marzo 2022 quindi, per figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni che, in mancanza di handicap, non studiano, non lavorano e non cercano impiego e non svolgono il servizio civile, il datore di lavoro sostituto d'imposta non deve riconoscere le detrazioni per figli a carico di cui all'art. 12 del TUIR nonostante a questi soggetti non competa l'Assegno Unico;2.questi soggetti (gergalmente definiti NEET), ai sensi del nuovo articolo 12, comma 1, lett. d), del TUIR, non potranno mai essere considerati come "altri familiari a carico" e fruire della specifica detrazione espressamente prevista dalla norma per tali soggetti.Poiché le nuove norme in merito alle detrazioni per figli a carico si applicano dal 1° marzo 2022, mentre per i primi due mesi del 2022 il datore di lavoro ha dovuto applicare la precedente normativa in base alla quale le detrazioni sono rapportate a mese, l'Agenzia delle Entrate n. 4/E/2022 ha precisato che in sede di conguaglio di fine anno ( o di fine rapporto) il sostituto d'imposta deve verificare che per quei mesi siano state riconosciute ai propri dipendenti le detrazioni per figli a carico effettivamente spettanti ragguagliando l'importo annuo della detrazione ai soli due mesi di vigenza dell'articolo 12 del TUIR anche:
- con riferimento alla detrazione per famiglie numerose di cui al citato comma 1-bis (anche nell'ipotesi in cui la nascita del quarto figlio sia avvenuta dopo il 1° di marzo 2022 in quanto tale detrazione non è rapportata al mese in cui si verifica il presupposto normativo);
- con riferimento alla verifica dell'incapienza per il riconoscimento del Trattamento Integrativo del reddito.Inoltre la stessa circolare conferma che:
- ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 del TUIR e 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 230 del 2021, per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali sono cumulabili con l'AUU eventualmente percepito;
- poichè le detrazioni per figli a carico sono rapportate al mese e competono dal mese in cui si sono verificate fino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste, la stessa detrazione deve in linea di principio essere riconosciuta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio al mese in cui deve essere stata riconosciuta anche l'AUU.Infine, poiché il nuovo comma 4-ter dell'articolo 12 del TUIR, anch'esso introdotto dall'articolo 19 del D.L 4/2022 prevede che: "ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione", ha permesso ai datori di lavoro di non "fare concorrere" a formare il reddito del genitore proprio dipendente qualsiasi intervento di welfare fatto nel corso del 2022 per il proprio figlio minorenne.