Il dilemma dei file separati
Giorni di fibrillazione per uffici del personale delle aziende e per i professionisti tenuti a predisporre e ad inviare la nuova Certificazione Unica 2015.
Permangono, tuttavia, al riguardo alcune "smagliature" circa le modalità di compilazione oppure quelle di invio dei file, aspetti che meriterebbero puntuali precisazioni, considerato il fatto che la nuova certificazione prevede - laddove si riscontrassero inadempienze, mancanze od errori – precise sanzioni.
Una tra le questioni che sta emergendo in questi giorni riguarda la possibilità, con riguardo allo stesso sostituto d'imposta, di inviare file separati da parte di soggetti diversi.
Ebbene, nelle istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica 2015 è riportato che "è data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi".
Se da un lato, quindi, è ammesso l'invio telematico separato – da parte di due soggetti diversi (per esempio, le certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale dal consulente del lavoro, mentre la certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi dal commercialista) – delle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale rispetto alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nulla le istruzioni ministeriali dicono con riguardo all'ipotesi, per esempio, che le certificazioni di lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale afferenti il medesimo sostituto d'imposta, vengano suddivise ed inviate da due soggetti diversi. Questo ultimo aspetto non è di poco conto, soprattutto per quelle realtà organizzative articolate (con più sedi dislocate in luoghi diversi) per le quali, per esempio, l'elaborazione dei cedolini paga viene effettuata da soggetti diversi (consulenti del lavoro diversi, una parte dal sostituto ed un'altra da un consulente, ecc.).
Riguardo alla questione appena evidenziata non pare esserci un indirizzo univoco circa il modus operandi cui sarebbero tenute ad adeguarsi le aziende oppure gli intermediari chiamati a predisporre ed inviare telematicamente le certificazioni.
Dalle istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate in occasione di una riunione tecnica risalente a fine novembre, si puntualizzava che il sostituto d'imposta può adempiere all'obbligo di comunicazione:
-effettuando un unico invio di tutte le certificazioni rilasciate;
-effettuando invii separati, ad esempio nel caso in cui le certificazioni di lavoro dipendente siano predisposte da un consulente del lavoro e le certificazioni di lavoro autonomo siano invece affidate a un commercialista;
-effettuando invii separati nel caso di utilizzo di applicativi diversi (ad esempio gestione cedolini buste paga e consulenti esterni).
Ebbene, la terza modalità di invio del file, anche se non del tutto chiara ed esaustiva nella sua formulazione letterale, sembra indirettamente possa riguardare proprio la questione posta sotto la lente da chi scrive, vale a dire l'ipotesi, per esempio, che le certificazioni di lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale afferenti il medesimo sostituto d'imposta, vengano suddivise ed inviate da due soggetti diversi.
Tuttavia, interpellata informalmente sul punto in questi giorni l'Agenzia delle entrate, la stessa ritiene che "Le istruzioni di compilazione della certificazione prevedono la facoltà di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Non è invece prevista la facoltà di suddividere le certificazioni di lavoro dipendente in due flussi".
A questo punto, vista l'incertezza che attanaglia gli addetti ai lavori su una questione non di certo trascurabile, pare ragionevolmente plausibile che la stessa Agenzia delle entrate fornisca un chiarimento definitivo sulla questione. Sarebbe al riguardo ragionevole dare la possibilità ai sostituti d'imposta ed agli intermediari, visti i tempi incalzanti, di poter inviare file separati anche con riguardo alla questione qui posta. Diversamente, ci potrebbero essere ricadute non piacevoli sotto il profilo organizzativo e della mole di lavoro necessaria al fine di trasferire, accentrandole, le certificazioni ad un unico soggetto ai fini dell'invio telematico.
E' il caso di rammentare che, attraverso comunicato stampa datato 12 febbraio 2015, l'Agenzia delle entrate, in uno spirito collaborativo, ha già provveduto a fare proprie alcune difficoltà manifestate dagli operatori con riguardo alla nuova Certificazione Unica 2015. In quella sede è stato stabilito che, al fine di semplificare la prima applicazione dell'invio, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all'Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.
Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) potranno essere inviate anche dopo il 9 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni.