Rapporti di lavoro

Il nuovo codice dei contratti pubblici conferma il modello sicurezza del Testo unico

Restano valide anche le cause di esclusione e l’indicazione degli oneri

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di Mario Gallo

Dopo un complesso iter è giunto ai nastri di partenza il Dlgs 36/2023, ossia il nuovo Codice dei contratti pubblici. Si tratta di un provvedimento molto importante che si presenta caratterizzato da una notevole complessità, in quanto moltissime disposizioni sono contenute nei vari allegati e con scadenze differenziate di entrata in vigore.

Numerose sono le novità che sono state introdotte in questo ambito così delicato, tra cui l'affermazione del principio del risultato (articolo 1) e di quello della fiducia (articolo 2) sui quali, a ben vedere, è stato modellato l'intero impianto del nuovo Codice che riconosce alle stazioni appaltanti un livello di discrezionalità più elevato rispetto al passato, al fine di rendere più spedite le procedure.

Applicazione del modello prevenzionale del Dlgs 81/2008

Alcune innovazioni interessano la materia della salute e della sicurezza sul lavoro, ma è bene precisare subito che, tutto sommato, è rimasta immutata la filosofia di fondo già seguita nel precedente codice dei contratti, il Dlgs 50/2016, basata sull'applicazione del sistema generale delle tutele del testo unico della sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008), anche al mondo degli appalti pubblici.

Infatti, nel Dlgs 36/2023, è rimasto immutato il principio in base al quale la disciplina sulla salute e la sicurezza sul lavoro poggia le sue basi sull'articolo 26 del Dlgs 81/2008 e, per quanto riguarda gli appalti edili, sul titolo IV dello stesso decreto.In effetti, l'articolo 26, comma 7, del Dlgs 81/2008, stabilisce che per gli appalti pubblici, per quanto non diversamente disposto dal Dlgs 163/2006, ora Dlgs 36/2023, trovano applicazione le disposizioni del Dlgs 81/2008: in caso di difformità di disciplina, le disposizioni del codice dei contratti pubblici prevalgono su quelle del Dlgs 81/2008, mentre nelle ipotesi nelle quali nulla è previsto trovano applicazione anche le norme di quest'ultimo decreto. Ma, come accennato, il Dlgs 36/2023, come il Dlgs 50/2016, non ha introdotto norme particolari per gli appalti pubblici, ma solo alcuni adattamenti per i lavori edili, rinviando così al modello prevenzionale del Dlgs 81/2008.

Cause di esclusione dalle procedure di appalto

Al tempo stesso il Dlgs 36/2023 ripropone per molti versi anche il quadro previgente delle cause di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle procedure d'appalto, legate alla salute e la sicurezza sul lavoro, sia pure con alcune rimodulazioni. In particolare, tra quelle che comportano l'esclusione automatica, l'articolo 94 ripropone la sanzione interdittiva consistente nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, prevista dall'articolo 9, comma 2, del Dlgs 231/2001, che può derivare anche dai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche.Si osservi che tale ipotesi di esclusione opera anche quando la sanzione interdittiva è disposta a seguito del provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa secondo quanto prevede l'articolo 14 del Dlgs 81/2008.

Al tempo stesso tra le cause di esclusione restano ancora le gravi violazioni definitivamente accertate, indicate nell'allegato II.10, che sono ostative al rilascio del Durc secondo quanto stabilisce il Dm 30 gennaio 2015.

Invece, l'articolo 95 colloca tra le ipotesi di esclusione non automatica della gara l'aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/Ue.

Determinazione e indicazione degli oneri della sicurezza

Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza, non sono toccati i principi dell'articolo 26 del Dlgs 81/2008 relativi alle interferenze e resta fermo l'obbligo, per il soggetto economico, d'indicare nell'offerta, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 108, comma 9). Come già previsto nel Dlgs 50/2016, tale obbligo non si applica nei casi di forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

Tuttavia, nella valutazione delle offerte basse in modo anomalo, ora l'articolo 110, comma 4, del Dlgs 36/2023, non ammette la giustificazione per quanto riguarda questi oneri per la sicurezza che, peraltro, dovranno essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture.

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