In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro prosegue, secondo l’articolo 2112 del Codice civile, in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario senza soluzione di continuità, ivi incluso il caso di cessazione di affitto d’azienda, con conseguente retrocessione della stessa all’originario cedente, purché permanga la sostanziale prosecuzione dell’attività già esercitata in precedenza.

Il principio è stato affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza 12274/2025...

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