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Il recesso dal rapporto di lavoro ad iniziativa del datore

di Federico Manfredi

N. 29

guida-al-lavoro

Il rapporto di lavoro subordinato – al pari di ogni altro contratto di durata – è suscettibile di eventi interruttivi e modificativi contemplati dall'ordinamento. È, infatti, principio comune del diritto che nessuno può rimanere "prigioniero" del contratto che ha sottoscritto sanzionando con la nullità proprio tutte quelle pattuizioni limitative delle facoltà di recesso fra le parti. È questo il caso dell'art. 2119 cod. civ. che è proprio volto a contenere disciplina minima del recesso dai rapporti di durata ivi incluso quello di lavoro subordinato.

La disciplina generale del recesso ad iniziativa del datore di lavoro

I contratti di durata sono tutti quei negozi giuridici a contenuto patrimoniale che non spiegano i propri effetti in via istantanea, bensì contemplano un rapporto che necessita di spiegarsi nel tempo o ripetersi in modo periodico affinché possano raggiungere lo scopo perseguito dalle parti. L'ordinamento – tuttavia – vede di cattivo occhio accordi che vincolino le parti all'esecuzione di prestazioni lungo archi di tempo significativi, vigendo finda tempi immemori il principio di divieto dei contratti...