Il repêchage non obbliga alla ricollocazione in mansioni inferiori incompatibili con il profilo del lavoratore
L’ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 20 gennaio 2025, n. 1364
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 20 gennaio 2025, n. 1364, ha chiarito importanti aspetti relativi all’obbligo di repêchage in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In particolare, la Cassazione - escludendo la reintegra del dipendente - ha stabilito che l’obbligo di repêchage non impone al datore di lavoro di ricollocare il lavoratore in mansioni inferiori dell’organico qualora non vi siano mansioni compatibili con il profilo professionale del dipendente licenziato.
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