Impugnabile la conciliazione stipulata davanti al Prefetto
Secondo la Cassazione a causa della mancata conclusione in una sede sindacale l'accordo non rientra tra le conciliazioni non impugnabili in base all’articolo 2113, ultimo comma, del codice civile
La non riconducibilità dell'accordo conciliativo stipulato davanti al prefetto a una delle fattispecie ex articolo 2113, ultimo comma, del codice civile, compresa quella di cui all'articolo 412-ter del codice di procedura civile, deve essere letta come valutazione del difetto di effettiva assistenza sindacale.
Così la Corte di cassazione, con l'ordinanza 25796/2023.
Nel caso di specie, il lavoratore agiva in giudizio in via monitoria per l'ottenimento di crediti retributivi a cui aveva precedentemente...