Contenzioso

Impugnabilità estratto di ruolo e ius superveniens: applicabilità ai crediti contributivi

Fatti valere dalla Cassazione i principi di diritto introdotti dalla Sezioni Unite con la sentenza 26283/2022

di Silvano Imbriaci

Con la sentenza 7348/2023, la Cassazione applica per la prima volta, per quanto consta, alle procedure di recupero dei crediti contributivi i principi di diritto di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite 26283 del 6 settembre 2022 in merito ai limiti all'impugnabilità dell'estratto di ruolo, sulla scorta della recente innovazione legislativa rappresentata dall'articolo 3 bis del Dl 146/2021 (convertito in legge 215/2021), norma che ha di fatto precluso l'accesso alla impugnabilità immediata dell'estratto di ruolo, consentendo contestualmente l'impugnazione del ruolo e della cartella che si assume non notificata entro limiti specificamente individuati. Nel caso all'attenzione della Sezione Lavoro era stata rigettata dal giudice di merito l'opposizione a estratto di ruolo, in presenza di una regolare notifica della cartella di pagamento non seguita da opposizione tempestiva ex articolo 24 del Dlgs 46/1999, neanche facendo valere fatti successivi intervenuti, quali, ad esempio, la prescrizione del diritto. Come si ricorda, la normativa citata ha posto due fondamentali principi:
a) non impugnabilità dell'estratto di ruolo, in quanto, come precisato dalle Sezioni Unite della Cassazione (26283/2022), tale documento costituisce semplicemente un mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella e che non ha forza impositiva equipollente a quella del ruolo, impugnabile ex se;
b) impugnabilità diretta della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio in ordine alle specifiche circostanze dedotte nello stesso articolo 3 bis citato (casi specifici di legge in cui è presunto l'interesse ad agire).
Occorre ricordare che in ordine alla questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e delle contestazioni circa l'avvenuta notifica del ruolo e/o della cartella di pagamento, in ambito tributario si erano già pronunciate le Sezioni Unite, nel senso di ammettere l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) anche in mancanza di rituale notificazione e della quale il contribuente fosse venuto a conoscenza con l'estratto (Cassazione, sezioni Unite, 19704/2015: cosiddetta pronuncia manifesto). L'esercizio del diritto alla tutela giursdizionale non può essere reso più difficoltoso e non può limitarsi all'impugnazione del primo atto notificato, potendo retroagire al momento in cui il contribuente scopra in via autonoma l'esistenza di partite debitorie in carico all'agente della riscossione proprio attraverso l'estratto di ruolo, cui non sia seguita la notifica della cartella di pagamento. In ambito contributivo la giurisprudenza aveva escluso l'interesse a promuovere l'azione di accertamento negativo sull'estratto di ruolo, in presenza di una regolare notifica del titolo e in mancanza di attività esecutiva (cfr. Cassazione 6723/2019, in tema di contribuzione previdenziale). In tale contesto, non può certo ravvisarsi alcun interesse del contribuente ad agire in via giudiziale, dal momento che, non essendoci pericolo di danno, l'accertamento delle ragioni del cointribuente può essere provocato attraverso una sollecitazione all'esercizio del potere di autotutela o di sgravio rivolto in via amministrativa direttamente all'ente impositore, preso atto del protrarsi dell'inerzia da parte degli incaricati della riscossione e magari fondata anche sulla prospettazione di una inevitabile contestazione del decorso del termine di prescrizione del credito nell'eventuale fase esecutiva (cfr. Cassazione 5443/2019). L'azione è stata ammessa ove finalizzata a superare uno stato di incertezza oggettiva, come nel caso in cui sia contestata l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica del titolo stesso (Cassazione 29294/2019).
La particolarità della pronuncia delle Sezioni Unite del 2022 è aver precisato che tale disposizione normativa, in quanto interviene sull'interesse ad agire, elemento per sua natura non immutabile e dato uguale a se stesso per tutta la durata del processo, può tranquillamente applicarsi anche ai processi pendenti, nei quali dunque la sussistenza di un interesse ad agire deve essere verificata alla luce del quadro normativo intervenuto. Dove si discuta di entrate pubbliche da assicurare attraverso il ruolo (tributarie ed extratributarie), la norma in questione trova allo stesso modo diretta applicazione, anche ai processi pendenti, perché individua quale sia il margine di interesse ad agire a fronte di una cartella di pagamento non notificata o non validamente notificata. Dunque gli sforzi della giurisprudenza per verificare l’applicabilità di tali principi ai processi in corso vengono superati anche con riferimento alle fattispecie di recupero dei crediti previdenziali, purché siano presenti i presupposti di applicazione della norma in questione. Gli effetti sono notevoli, quanto meno in punto di oneri probatori: dovrà essere la parte opponente, infatti, a dimostrare la sussistenza di un interesse qualificato all'impugnazione. In mancanza, e in difetto dunque di un valido interesse ad agire, ogni questione attinente alle vicende pregresse del procedimento di riscossione diventa irrilevante.

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