Contrattazione

In Friuli Venezia Giulia c’è l’accordo sull’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

di Fabio Antonilli

Il 1° dicembre 2017 tra Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia, Cna FVG, e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil regionali è stato siglato l'accordo interconfederale per la disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (cd. «apprendistato di primo livello») dando così attuazione a quanto previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 81/2015.

L'accordo può essere applicato ai rapporti di apprendistato instaurati dalle imprese artigiane e dalle piccole e medie imprese che applicano i contratti collettivi siglati dalle parti firmatarie l'intesa in commento.
Il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale può essere stipulato con i giovani studenti di età compresa tra i 15 ed i 25 anni. Dal momento in cui sono assunti presso un'azienda, essi acquisiscono il doppio status di «lavoratore» oltre che di «studente», conseguentemente sono tenuti ad osservare le relative regole nell'istituzione formativa e nell'impresa.
Unitamente al contratto di apprendistato il datore di lavoro deve sottoscrivere con il giovane apprendista il Piano Formativo Individuale (PFI) che deve prevedere, sulla base della qualificazione da conseguire, la durata effettiva del contratto di apprendistato, la durata delle ore di formazione interna ed esterna, nonché la durata e l'articolazione dell'orario di lavoro. Esso deve essere redatto in conformità all'allegato 1.A del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.
La durata massima dell'apprendistato, che è direttamente collegata all'acquisizione della qualifica di istruzione e formazione professionale o del diploma di istruzione e formazione professionale, è pari a tre anni; in altri casi previsti dalla legge, coerentemente con percorso di studi, la durata può essere di 4 anni. L'accordo stabilisce anche la durata minima che non può essere inferiore ai sei mesi.
In materia retributiva l'accordo affronta e definisce le regole per la gestione delle ore formative e di lavoro. Durante le ore di formazione esterna, quelle che si svolgono presso l'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo (v. anche art. 43, c. 7, del d.lgs. 81/2015). Durante le ore di formazione interna all'impresa l'apprendista ha diritto ad una retribuzione oraria pari al 10% di quella dovuta.
Per le ulteriori ore svolte in azienda, non rientranti nella formazione interna, è stato previsto che la retribuzione dell'apprendista sia determinata dall'applicazione, in ragione d'anno e della durata del rapporto, della seguente progressione percentuale sulla retribuzione tabellare della categoria/livello nel quale sarà inquadrato al termine dell'apprendistato: primo anno 50%, secondo anno 55%, terzo anno 60%, quarto anno 70%. L'applicazione delle predette percentuali coincide con l'anno di presenza di azienda e non con l'anno scolastico.
E' stata inoltre prevista la presenza di un Tutor aziendale che può essere anche lo stesso datore di lavoro.
Ai sensi del DM 12 ottobre 2015 il datore di lavoro, ai fini della legittimità dei contratti di apprendistato instaurati, deve possedere i seguenti requisiti: a) capacità strutturale, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche; b) capacità tecnica, ossia una indisponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva; c) capacità formativa, garantendo la disponibilità di un tutor aziendale.

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