ApprofondimentoPrevidenza

Incumulabilità totale tra pensione "quota 100" e redditi da lavoro dipendente

di Silvano Imbriaci

N. 47

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Una pronuncia attesa della Cassazione sulla questione degli effetti della incumulabilità tra redditi da lavoro dipendente e trattamento pensionistico anticipato "quota 100", alla luce dei principi già espressi in materia dalla Corte Costituzionale 234 del 2022

Massima

  • Pensione anticipata c.d. quota 100 (art. 14 d.l. n. 4/2019 – conv. con modificazioni in legge n. 26/2019) – Regime di incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo – Effetti - Privazione del trattamento pensionistico e restituzione dei ratei percepiti per l’intero anno solare di riferimento - Legittimità

    Il principio della incumulabilità della pensione anticipata c.d. quota 100, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, comporta, in caso di percezione di redditi da attività lavorativa, l’effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l’anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo

Incumulabilità tra pensione anticipata e redditi da lavoro. La posizione della Corte Costituzionale

L'art. 14, D.L. 4/2019 conv. con modificazioni nella legge 26/2019 prevede, al comma 1, la possibilità per gli iscritti all'a.g.o. e alla gestione separata di conseguire il diritto a pensione anticipata qualora in possesso di una età anagrafica di almeno 62 anni e di una anzianità contributiva minima di 38 anni (c.d. pensione quota 100).

Si tratta di una prestazione pensionistica attribuita in via sperimentale, che presenta vari profili di specialità che concorrono a dare l'opportunità di un'uscita...

  • [1] Come si legge al punto 1.4 della circolare n. 117 del 9.8.2019, "Il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro ..., nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento"