Indennità una tantum per i part-timers ciclici, l’Inps spinge il riesame
Inps ribadisce che le istanze di riesame per la concessione dell'indennità una tantum ex articolo 2 bis del Dl 50/2022 devono essere accolte in presenza dei presupposti di legge.
Con il messaggio 2247 del 16 giugno 2023, facendo seguito al precedente messaggio 1379/2023, l'Inps ha ribadito alle proprie sedi periferiche che le istanze di riesame per la concessione dell'indennità una tantum - di cui all'articolo 2 bis del Dl 50/2022 (c.d. decreto Aiuti), convertito, con modificazioni, dalla legge 91/2022 - a favore dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, devono essere accolte in presenza dei presupposti di legge.
In particolare, la disposizione normativa, cui ha fatto seguito la circolare 115/2022 dell'Istituto previdenziale, ha previsto un'indennità una tantum pari a 550 euro, per l'anno 2022, a favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette e non superiori a venti settimane.
Il requisito è pertanto da ritenersi soddisfatto nella circostanza in cui il dipendente - nell'alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti al citato contratto dell'anno 2021 - possa far valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese, vale a dire quattro settimane (parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) e, nel complesso, un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti.In via ulteriore, il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non doveva essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente - diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale – o percettore di NASpI né beneficiario di un trattamento pensionistico diretto, fatta salva l'eventuale titolarità di un assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 222/1984, in quanto compatibile con l'indennità una tantum in argomento.
Con il messaggio 2247/2023, l’Inps ha comunicato alle proprie strutture periferiche che le istanze di riesame presentate dai dipendenti denunciati erroneamente quali part-timers orizzontali, corredate da documentazione probatoria – quali contratto di lavoro, buste paga, lettere di incarico – tale da qualificarli quali lavoratori part-time con contratto di tipo misto con periodi di sospensione coerenti con i requisiti della norma, devono essere accolte.L'atto di prassi precisa alle proprie sedi periferiche che, nel riesaminare le istanze, potranno basarsi anche sulla verifica della effettiva ciclicità delle sospensioni in costanza di rapporto di lavoro, avendo, ove necessario, altresì riguardo alla ricorrenza di tali contratti a tempo parziale in particolari settori e per particolari tipologie di lavoro come, ad esempio, per il personale impiegato nel settore della ristorazione con riferimento, in particolare, alle mense scolastiche.
I datori di lavoro dovranno successivamente procedere a correggere i flussi interessati, sia per la tipologia del rapporto di lavoro part-time denunciato che per la corretta valorizzazione dei periodi di sospensione dell'attività in ragione del lavoro a tempo parziale, secondo le indicazioni già fornite dall'Inps con la circolare 74/2021.