Indennità di trasferimento del lavoratore, doppia soglia per escludere la tassazione
Le indennità non entrano nel reddito nella misura del 50% per un importo complessivo annuo non superiore a 1.549,37 euro per i trasferimenti nazionali e 4.648,11 euro per quelli da o per l’estero
In base all’articolo 51, comma 7, del Tuir, le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti non concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a 1.549,37 euro per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale e 4.648,11 euro per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest’ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico in base all’articolo 12 Tuir, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell’avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle indennità in questione.
Il regime speciale
Il comma 7 dell’articolo 51 Tuir, dunque, fissa uno speciale regime per le somme corrisposte in occasione del trasferimento della sede di lavoro del dipendente. Al fine di tener conto delle reali esigenze dei lavoratori trasferiti e per evitare che fattispecie di tal genere vengano fatte confluire nell’ambito della disciplina delle trasferte è stato disposto che le indennità di trasferimento ed equipollenti fruiscano di un abbattimento al 50% della base imponibile. Sotto l’aspetto giuridico è giusto rilevare che la trasferta è uno spostamento temporaneo della sede di lavoro mentre il trasferimento determina uno spostamento della sede di lavoro definitivo. L’importo escluso da tassazione delle indennità di trasferimento non può superare un importo massimo che è diversificato a seconda che il trasferimento avvenga all’interno del territorio nazionale o dal territorio nazionale all’estero e viceversa o estero su estero. I limiti massimi sono i seguenti:
● trasferimento nel territorio italiano, 1.549,37 euro;
● trasferimento nel territorio italiano, 4.648,11 euro;
● doppio trasferimento, nello stesso anno, nel territorio italiano e all’estero, 6.197.48 euro.
Se nel corso del medesimo anno intervengono più trasferimenti ma solo nell’ambito del territorio nazionale ovvero solo in territori esteri, l’agevolazione deve essere fruita nei limiti rispettivamente di 1.549,37 euro e 4.648,11 euro.
L’ambito applicativo
La circolare dell’Economia n. 326/E del 1997, in merito a tale fattispecie, ha precisato che:
● se le indennità fossero corrisposte, con riferimento al medesimo trasferimento, per più periodi d’imposta, il trattamento di favore riconosciuto al dipendente opererebbe solo in ordine alle indennità corrisposte per il primo anno, «intendendosi per anno un periodo di 365 giorni decorrente dalla data del trasferimento» (vedi anche risoluzione n. 82/E, 14 maggio 1999);
● la materiale erogazione dell’indennità può anche avvenire in più periodi d’imposta se ciò è più agevole per le parti;
● il rimborso di talune spese da parte del datore di lavoro, in aggiunta alla corresponsione dell’indennità, se analiticamente documentate, non costituisce reddito imponibile. In particolare, sono esenti:
a) le spese di viaggio, anche per i familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12 del Tuir, e di trasporto delle cose, strettamente collegate al trasferimento. Non vi rientrano i successivi viaggi che il dipendente nel corso dell’anno faccia, per esempio, per visitare la famiglia che non si è trasferita con lui;
b) le spese e oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell’avvenuto trasferimento della sede di lavoro. Le predette spese non generano reddito solo ove siano sostenute dal lavoratore e poi, successivamente, rimborsate dal datore di lavoro sulla base di idonea documentazione di supporto. La predetta agevolazione non è invece applicabile ove il datore di lavoro sostenga direttamente tali oneri. In quest’ultimo caso, difatti, sarà applicato il regime fiscale dei fringe benefit di cui al comma 3 dell’articolo 51 Tuir;
● la disposizione di favore non è subordinata a particolari condizioni quali: circostanze particolari che richiedano il trasferimento della sede di lavoro; trasferimento della residenza anagrafica del lavoratore; richiesta del dipendente ovvero dell’azienda al trasferimento. Il trasferimento, ai fini dell’applicazione del comma 7, può essere dovuto da un’assegnazione del dipendente a una sede diversa da quella originaria in relazione al trasferimento in altro comune del datore di lavoro stesso ovvero di parte dei propri uffici. Inoltre, è bene far presente che:
a) non costituisce reddito imponibile, nei limiti di cui al comma 7 dell’articolo 51 Tuir, il rimborso delle spese di trasloco e di trasporto proprio e dei familiari a carico erogato per previsione contrattuale al dipendente che lascia la sede di servizio per collocamento a riposo (risoluzione n. 82/E/1999);
b) il comma 7 non è applicabile ai dipendenti neoassunti con riferimento al trasferimento nel comune in cui è ubicata la prima sede di lavoro ovvero in comuni limitrofi, atteso che l’esistenza di un rapporto di lavoro già instaurato sia la condizione essenziale per l’applicazione dell’agevolazione (agenzia delle Entrate, risoluzione n. 95/E/2003).
Questo articolo fa parte del Modulo24 Tuir del Gruppo 24 Ore.
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