La Cassazione ha confermato il recente orientamento giurisprudenziale inaugurato da Cass. 15 aprile 2024, n. 10065, secondo la quale la conciliazione formalizzata presso la sede aziendale non potrebbe considerarsi validamente conclusa, non potendo essere considerati i locali aziendali favorevoli all'effettività dell'assistenza sindacale. Secondo l'ordinanza in commento la sede aziendale non sarebbe neutrale e luogo adatto per sua natura all'esplicazione di un'assistenza effettiva da parte del conciliatore a favore del dipendente. L'orientamento tuttavia, specialmente in sede di legittimità, non risulta convincente.
Massima
Modalità quali quelle seguite nel caso in esame (sottoscrizione dal datore di lavoro e dal lavoratore, seppure alla presenza di un rappresentante sindacale, presso i locali della società) non soddisfano i requisiti normativamente previsti ai fini della validità delle rinunce e transazioni in base alle disposizioni richiamate, dato che la protezione del lavoratore non è affidata unicamente all'assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l'assenza di condizionamenti
Andando oltre alla dimensione giornalistica spesse volte privilegiata nelle note a sentenza della Suprema Corte, l'obbiettivo di chi commenta diviene l'inserimento e la contestualizzazione della decisione puntuale di volta in volta in esame nel più ampio e dinamico flusso giurisprudenziale dato dalla somma di tutti i rivoli interpretativi che confluiscono in quel complesso organismo in continua evoluzione che viene chiamato "diritto vivente".
Un'operazione tutt'altro che semplice, soprattutto quando...