Previdenza

Isopensione e esodo anticipato, pagamento della provvista all'Inps

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di Pietro Gremigni

Entro il prossimo 16 febbraio 2021 i datori di lavoro che hanno in corso esodi anticipati tramite l'isopensione o i Fondi di solidarietà settoriale devono versare all'Inps la provvista mensile del trattamento di prepensionamento.

Si tratta di un adempimento mensile preliminare all'accompagnamento alla pensione che coinvolge i datori di lavoro che hanno concordato l'uscita anticipata dei lavoratori in esubero prossimi alla pensione, in base all'art. 4 della legge 92/2012 e al D.Lgs. 148/2015.

Destinatari
Ne sono interessati i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 lavoratori e sono alle prese con eccedenze di personale nonché le aziende che fanno parte di settori con Fondi di solidarietà bilaterali attivi che erogano l'assegno straordinario ai lavoratori cessati.
In entrambi i casi occorre passare prima da un accordo sindacale con sindacati più rappresentativi in azienda, e garantire ai lavoratori prossimi al pensionamento un incentivo all'esodo di importo pari alla pensione che spetterebbe loro alla data di cessazione del rapporto. I datori di lavoro devono inoltre corrispondere sempre mensilmente all'INPS la contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento nei sette anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro fino al 31.12.2023 per ciò che concerne l'isopensione e non più di cinque anni per i Fondi di solidarietà. Il datore di lavoro deve inoltre rilasciare una fideiussione bancaria a garanzia dei predetti impegni.
Dal fronte dei lavoratori possono essere coinvolti coloro a cui manchino appunto non più di sette anni (o cinque) per maturare la pensione di vecchiaia o anticipata in base alle regole ordinarie.
La contribuzione correlata è pari all'aliquota di finanziamento della gestione interessata (33%) applicata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in UniEmens), divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.

Il versamento mensile
Venendo all'adempimento specifico a cui abbiamo accennato in premessa, la provvista da versare mensilmente è corrispondente, in base ai conteggi effettuati dall'INPS, all'importo della pensione maturata al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
L'importo in questione va versato entro il primo giorno bancabile successivo al giorno 15 del mese (se il giorno 15 non è bancabile, il termine si intende anticipato al giorno bancabile immediatamente precedente - INPS mess. 2873/2020), previo avviso di pagamento dell'INPS; decorsi centottanta giorni dalla notifica senza l'avvenuto pagamento l'INPS procede alla escussione della fideiussione.
Secondo le istruzioni fornite dall'Inps col mess. citato i passaggi procedurali a carico dei datore di lavoro sono i seguenti:
-verificare l'importo mensile lordo da versare, tramite l'accesso al servizio "Prestazioni esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione" disponibile sul sito www.inps.it dal percorso "Prestazioni e Servizi" > "Pagamenti ai lavoratori esodati per datori di lavoro esodanti e loro consulenti";
-visualizzare il "Prospetto rata mese", contenente il dettaglio analitico dell'importo da versare per la copertura della provvista anticipata mensile della prestazione; il totale indicato riporta l'importo lordo della rata corrente e delle eventuali variazioni intervenute nei mesi precedenti; le Rate maturate non riscosse (RMNR)", contenente il consolidato maturato e il dettaglio analitico dell'importo da versare per il soggetto esodato a fronte di eventuali rate maturate e non riscosse;
-compilare il campo relativo coi dati necessari per procedere al bonifico, indicando la causale del bonifico, in modo da assicurare il tempestivo abbinamento dell'importo versato a titolo di provvista con la somma richiesta dall'Inps, evitando ritardi nell'erogazione delle prestazioni.
In caso di pagamenti errati quanto all'importo, l'Inps procederà a comunicarlo e il datore di lavoro o l'ente esodante dovranno effettuare un bonifico integrativo e allegare la relativa ricevuta; in seguito alla ricezione dello stesso potrà avvenire la conferma del pagamento dovuto.

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