L'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, in ragione dell'ingiustificata disparità di trattamento tra un licenziamento per giusta causa e un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, entrambi connotati da insussistenza del fatto materiale
La questione giuridica sottesa
Il Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, chiamato a decidere in merito all'impugnazione del licenziamento per giustificato motivo di oggettivo di un lavoratore assunto presso una società con più di 15 dipendenti, a fronte delle sollevate questioni di illegittimità costituzione, rimetteva alla Corta Costituzionale chiedendo di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui non prevede l'applicabilità del comma 2 "anche in relazione al licenziamento...