Rapporti di lavoro

L’Asse.co non impedisce verifiche ispettive

Negli appalti l’asseverazione può essere utilizzata ai fini della regolarità delle imprese

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di Antonella Iacopini

Lo scorso 29 marzo il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro (Cno) ha firmato con l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) il nuovo protocollo in materia di asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro (Asse.co).

Si tratta dell'asseverazione rilasciata dai consulenti per certificare la regolarità delle imprese nella gestione dei rapporti di lavoro e al tempo stesso promuovere e diffondere la cultura della legalità, nata quasi dieci anni fa (si veda il protocollo d'intesa tra ministero del Lavoro e Cno del 15 gennaio 2014), e ora rinnovata e potenziata.

Il rilascio dell'Asse.co è subordinato a una apposita procedura telematica e consente indubbi vantaggi alle imprese che la ottengono, permettendo contestualmente di indirizzare in modo più efficiente le risorse ispettive, partendo a monte da una mirata selezione delle aziende da sottoporre a verifica. Il nuovo protocollo non disciplina solo le fasi di rilascio dell'asseverazione, ma precisa anche le responsabilità per i professionisti coinvolti e le ricadute sulle attività ispettive.

La procedura si avvia a seguito di apposita richiesta presentata al Cno dal datore di lavoro, tramite un consulente del qualificato (consulente asseveratore) in posizione di terzietà. Oltre al datore di lavoro, la medesima istanza può essere presentata, sempre tramite un consulente, anche da un committente che vuole verificare la posizione di un proprio appaltatore/fornitore.

Una volta ricevuta l'istanza, il Cno valuta le condizioni di rilascio della certificazione basandosi su due dichiarazioni di responsabilità (Dpr 445/2000) effettuate dal datore di lavoro, o da chi per suo conto gestisce il personale, e da parte del consulente che ha ricevuto l'incarico, circa il possesso dei requisiti richiesti, per i quali si fa riferimento all'allegato tecnico al protocollo. Di fatto, da una parte il datore di lavoro dovrà dichiarare che, prima dell'istanza (12 mesi precedenti o tutto il periodo pregresso nel caso di prima istanza), non sono stati commessi gli illeciti indicati nell'allegato tecnico, ancorché non accertati in via definitiva, in materia, ad esempio, di lavoro minorile, orario di lavoro, lavoro nero, caporalato, sfruttamento di manodopera, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Dall'altra parte, il consulente asseveratore sarà tenuto a verificare e dichiarare la sussistenza dei requisiti per il rilascio del Durc, il rispetto della contrattazione collettiva , nonché, solo nel caso di specifica delega al professionista da parte del datore di lavoro per la corresponsione delle retribuzioni, l'assolvimento degli obblighi retributivi nei confronti del personale dipendente nel rispetto degli importi indicati nei prospetti di paga elaborati.

Si tratta di una fase particolarmente delicata, data la responsabilità penale per le dichiarazioni e alla conseguente radiazione dall'Albo per i professionisti che, in ragione della falsità, vengano condannati in via definitiva per un reato punito con la reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque.

Il Cno, una volta ricevuta l'istanza, tramite un apposito comitato di valutazione di cui fanno parte consulenti autorizzati all'asseverazione, procede alle verifiche entro 30 giorni dalla fine del mese di presentazione, ovvero rilascia l'Asse.co entro 60 giorni.

L'asseverazione ha validità annuale e sono previste ulteriori verifiche quadrimestrali sul mantenimento dei requisiti certificati. Il periodo coperto è l'anno precedente la richiesta e i quattro mesi antecedenti le verifiche intermedie.

Dato il numero limitato di personale ispettivo rispetto alle aziende attive sul territorio nazionale, l'asseverazione aiuterà a orientare l'attività di vigilanza, in via prioritaria, verso le imprese prive dell'Asse.co, con conseguente efficientamento delle risorse.

Tuttavia, la certificazione non può certamente vietare le verifiche da parte degli enti preposti e quindi anche chi è inserito nell'elenco delle aziende in possesso dell'Asse.co potrà essere sottoposto a verifica ispettiva, soprattutto nell'ipotesi di una specifica richiesta di intervento da parte di un lavoratore, un'indagine delegata dall'autorità giudiziaria o altra autorità amministrativa, oppure nelle ipotesi di controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni rilasciate nel corso della procedura di asseverazione. Indubbio, infine, il vantaggio derivante dal possesso dell'Asse.co nell'ambito degli appalti, in cui, ferma restando la disciplina in materia di responsabilità solidale, l'asseverazione può essere utilizzata ai fini della verifica della regolarità delle imprese.

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