L’estinzione del rapporto del socio lavoratore coop: il punto della Cassazione
L'estinzione del rapporto di lavoro del socio di società cooperativa può derivare da due distinti fatti: dall'adozione della delibera di esclusione dalla società o dall'adozione di un atto formale di licenziamento.
Per la Corte di cassazione (sezione lavoro, 5 dicembre 2022, n. 35678), laddove per le medesime ragioni, che ovviamente riguardano il rapporto lavorativo, si siano verificate entrambe le predette circostanze, l'eventuale omessa impugnazione della delibera non è di ostacolo all'operatività della tutela risarcitoria posta dall'articolo 8 della legge n. 604/1966. Tuttavia, se non è stata impugnata la delibera, non opera la tutela restitutoria della qualità di lavoratore.
I giudici hanno inoltre precisato che le tutele connesse alla cessazione del rapporto di lavoro operano – ovviamente in presenza dei necessari presupposti – solo se nei confronti del socio lavoratore di cooperativa sia stato adottato un formale provvedimento di licenziamento, mentre a tal fine non basta l'approvazione della delibera di esclusione.
Le tutele che possono trovare spazio, più nel dettaglio, sono alternativamente: il solo risarcimento, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 604/1966, nel caso in cui il lavoratore abbia perso la qualità di socio per effetto della delibera di esclusione non impugnata o del rigetto dell'impugnazione proposta ai sensi dell'articolo 2533 del codice civile; la tutela obbligatoria o reale a seconda delle circostanze, se il licenziamento è stato adottato in assenza della delibera di espulsione.
Nel caso di specie, oltre al licenziamento, era stata adottata anche la delibera di esclusione del socio. La stessa, tuttavia, non era stata comunicata.
Ciò posto, la Corte di cassazione si è quindi conformata al consolidato orientamento in base al quale, se l'onere di comunicare la delibera di esclusione, anche solo in un contenuto minimo idoneo a specificarne le ragioni, non è adempiuto, il procedimento contro il licenziamento va avanti e va trattato in quanto tale, mentre non decorre alcun termine di impugnazione ai sensi dell'articolo 2533 del codice civile.
Come ribadito dai giudici, del resto, solo in presenza di comunicazione della delibera di esclusione possono trovare applicazione gli effetti dell'articolo 2 della legge n. 142/2001 – ostativi all'applicazione dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori – e dell'articolo 5 della medesima legge – che precludono l'applicazione di tutto l'apparato normativo del licenziamento, sia formale, che causale, che rimediale.
La delibera di esclusione non comunicata, quindi, deve considerarsi come se non fosse stata emanata, con la conseguenza che non opera alcuna preclusione all'applicazione delle tutele avverso il provvedimento datoriale di recesso illegittimamente emanato.