Contenzioso

L’Inail non copre né il danno biologico temporaneo né il danno morale

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di Valeria Zeppilli

In una pronuncia interessante dei giorni scorsi, i giudici della Corte di cassazione (sezione lavoro, 28 febbraio 2022, numero 6503) hanno fugato ogni dubbio in merito al fatto che l'Inail può risarcire al lavoratore esclusivamente il danno biologico relativo all'invalidità permanente.

La circostanza che la tutela risarcitoria apprestata dall'istituto interessi esclusivamente la menomazione all'integrità psico-fisica del danneggiato che si protrae per tutta la vita, sia essa parziale o totale, per i giudici emerge chiaramente dal combinato disposto dell'articolo 13 del Dlgs 38/2000 e dell'articolo 66 del Dpr 1124/1965. Essa opera a far data dal giorno successivo a quello in cui cessa l'inabilità temporanea.

Analizzando in particolare l'articolo 66, possiamo comunque notare che per l'inabilità temporanea è previsto il pagamento di un'indennità giornaliera, alla quale si affiancano la rendita per inabilità permanente, oltre che un assegno per l'assistenza personale continuativa, una rendita ai superstiti e un assegno una tantum in caso di morte, il rimborso delle cure mediche e chirurgiche e la fornitura degli apparecchi di protesi. La conseguenza di tale assunto è che restano fuori dall'attuale sistema assicurativo tanto il danno biologico temporaneo, quanto il danno morale.

A livello pratico, tale conclusione produce riflessi sotto molteplici punti di vista, come quello emerso nella vicenda alla base della recente pronuncia della Corte di cassazione e che merita approfondimento. Ci si riferisce al caso in cui il lavoratore infortunato, a seguito dell'evento, sia deceduto: se nel lasso di tempo che intercorre tra la data dell'infortunio e la morte non vi è stata stabilizzazione della lesione all'integrità psicofisica, in capo all'interessato non matura il beneficio all'indennizzo di cui all'articolo 13 del Dlgs 38/2000. Quest'ultimo infatti, come visto, sorge solo se la lesione all'integrità psicofisica può considerarsi permanente. Di conseguenza, agli eredi non si trasmette alcun diritto iure hereditatis sotto questo punto di vista.

Resta fermo, in ogni caso, il diritto alla trasmissione del danno biologico temporaneo e del danno morale, per i quali può parlarsi, in base alle differenti ricostruzioni che ne vengono fatte, di danno biologico terminale (da invalidità temporanea assoluta) e di danno morale terminale o catastrofale o catastrofico, con riferimento ai quali, tuttavia, non viene in rilievo la tutela garantita dall'Inail.

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