L’Inps definisce il calcolo dei 6 mesi necessari per l’accesso al beneficio
Maggio 2015: la liquidazione sperimentale del Tfr (cd. “Tfr in busta paga” o QuIR) entra nella fase operativa e l'Inps fornisce il kit delle istruzioni con la circolare 82 del 2015.
Come noto la Legge di Stabilità 2015 (cfr. articolo 1, commi da 26 a 34, della legge 190/2014) ha disposto, in via sperimentale e limitatamente ai periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la liquidazione della quota maturanda del Tfr ai lavoratori dipendenti del settore privato.
L'operazione Tfr in busta paga è facoltativa e si attiva a seguito di richiesta del lavoratore che abbia un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi e su tale aspetto la circolare si diffonde, precisando che:
-l'anzianità di lavoro minima deve essere maturata presso il medesimo datore di lavoro;
- la successione di rapporti di lavoro azzera l'anzianità di servizio e rende inefficace la pregressa istanza finalizzata alla liquidazione della Qu.I.R, eccezion fatta per le fattispecie di novazione soggettiva del rapporto di lavoro (cessione del contratto di lavoro in forma individuale ai sensi dell'articolo 1406 c.c., nonché alle variazioni di datore di lavoro per effetto delle operazioni di cessione d'azienda o di ramo di azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c.);
-i periodi di sospensione del rapporto per cause diverse da quelle previste dall'art. 2110 c.c. (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio) che non prevedano la maturazione del Tfr (es. lavoratori in aspettativa non retribuita) non rilevano ai fini dell'anzianità di servizio utile.
Sono esclusi dalla sperimentazione i lavoratori domestici e quelli del settore agricolo. La circolare rammenta che sono esclusi dalla possibilità di richiedere l'erogazione mensile della Qu.I.R. anche i lavoratori dipendenti che hanno utilizzato il proprio Tfr come garanzia di contratti di finanziamento stipulati.
E questo è uno degli esempi possibili che rendono evidente come la sperimentazione interviene su una materia “viva” e complessa da coordinare con le ordinarie procedure di gestione attivate in relazione alle differenti normative. Una per tutte, la gestione dell'uniemens, a cui la circolare dedica dettagliate istruzioni, nel paragrafo 8. Altri casi da regolare sono la prevalenza dell'opzione per la “QuIR” (irrevocabile sino a sperimentazione ultimata) sulla contribuzione a una forma di previdenza complementare, ovvero la destinazione del Tfr al Fondo di tesoreria ex Dlgs n. 252/2005.
Sotto il profilo quantitativo la Qu.I.R. è pari alla quota del Tfr maturata durante il periodo al netto del contributo (0,50% ex articolo 3, ultimo comma, L. n. 297/82) che, però, non si applica agli apprendisti e ai lavoratori assunti con misure agevolate a cui il contributo non si applica.
Ai fini dell'elaborazione della busta paga è bene ricordare che la Qu.I.R. non è imponibile ai fini previdenziali (cfr. art. 4, comma 2 del Dpcm 20.2.2015, n. 29)
Circa la decorrenza dell'erogazione (par. 4 della circolare), il Dpcm prevede che essa avvenga
• dal mese successivo a quello di formalizzazione della richiesta;
• dal 4° mese successivo a quello di formalizzazione in caso di accesso al finanziamento da parte del datore di lavoro;
L'Istituto a tal proposito precisa che il primo periodo di paga utile per l'accesso alla citata erogazione coincide con il periodo di paga di maggio 2015. Ciò in ossequio ai termini relativi ai tempi di attuazione sanciti dal Dpcm 20 febbraio 2015, n. 29 entrato in vigore il 3 aprile 2015.
L'operazione, come noto, è effettuata con risorse proprie, ovvero tramite accesso a un finanziamento assistito.
Nel primo caso si applicano le misure compensative commentate nel paragrafo 7 della circolare che riassume i benefici richiamando le agevolazioni fiscali e contributive di cui all'articolo 10, commi 1 e 3, del Dlgs 252/2005 associate all'esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia (ex articolo 2 della legge 297/82).
L'esonero è previsto anche per i datori di lavoro che occupano meno di 50 addetti e non sono tenuti al versamento a Fondo di Tesoreria, per i quali è riservato uno specifico finanziamento erogato dagli intermediari nell'ambito dell'accordo stipulato con l'Abi.
L'operazione si attiva con la certificazione dell'Inps, che viene elaborata in presenza dei citati requisiti e in assenza di provvedimenti di integrazione salariale straordinaria ovvero in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa (articolo 3, comma 1, lett. g), del Dpcm).
La circolare, a cui si rinvia, regola le ipotesi di rimborso e interruzione anticipata del finanziamento oltre che le regole di attivazione dello specifico fondo di garanzia per i finanziamenti concessi.