Contenzioso

L’uso delle registrazioni deve rispettare la Privacy e il Codice penale

Non è ammesso l’utilizzo disinvolto di registrazioni effettuate sul luogo di lavoro, come in altri luoghi privati

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di Valentina Pomares

L’uso sempre più frenetico di smartphone e, più in generale, di strumenti tecnologici hanno portato la giurisprudenza a doversi pronunciare sulla possibilità di utilizzo in sede di giudizio di strumenti di prova alternativi a quelli “classici” come, ad esempio, le registrazioni fonografiche di conversazioni tra colleghi.

L’orientamento giurisprudenziale più recente sembra ormai consolidato nel ritenere che queste ultime siano ammissibili, a patto però che siano rispettati i limiti e le condizioni specificamente individuati anche dalla normativa in materia di privacy.

In effetti, anche a fronte di un sempre più complesso impianto normativo di tutela del trattamento dei dati personali, non sarebbe corretto dire che il lavoratore abbia la possibilità di produrre liberamente in giudizio, a fini probatori, qualsiasi registrazione effettuata durante una conversazione avvenuta tra colleghi.

Sta al giudice, caso per caso, valutare la legittimità di queste ultime. A più battute è stato affermato dalla giurisprudenza, come la registrazione di una conversazione tra presenti possa costituire fonte di prova, ex articolo 2712 del Codice civile, solo a condizione che colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che quest’ultima abbia avuto un tenore differente rispetto a quello risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti tra cui la conversazione si svolge sia parte in causa. Al fine di precostituirsi un mezzo probatorio sembrerebbe quindi che, chiunque voglia tutelare la propria posizione all’interno dell'azienda possa, con l’uso di un cellulare o di un registratore, e nel rispetto delle condizioni sopra indicate, registrare tutte le conversazioni che, secondo lui, potrebbero rappresentare il cosiddetto “ago della bilancia” in un futuro e imminente processo.

I paletti alle registrazioni

In realtà però, prima di sdoganare prassi eccessivamente disinvolte, si rammenta la necessità di effettuare sempre un’attenta valutazione caso per caso, che tenga debito conto dell’eventuale applicabilità alla situazione concreta della normativa in materia di trattamento dei dati personali e dei relativi adempimenti e possibili restrizioni da essa scaturenti.

Si consideri ovviamente che, oltre ai limiti sopra individuati, si dovrà sempre tenere in considerazione la vigente normativa (anche di natura penale) in materia di tutela del segreto aziendale e industriale, finalizzata a evitare l’ingiustificata divulgazione di informazioni segrete o riservate di pertinenza del datore di lavoro.

Inoltre, è bene evidenziare come il procurarsi indebitamente, attraverso l’utilizzo di strumenti di ripresa visiva o sonora, notizie o immagini inerenti la vita privata di una persona presso la sua abitazione o altra privata dimora (tra le quali può rientrare anche il posto di lavoro) costituisce reato ex articolo 615 bis del Codice penale, che ben può essere commesso anche dal lavoratore disinvolto che operi con modalità particolarmente invasive.

In conclusione, la correlazione tra la produzione in giudizio delle registrazioni audio-video riservate (o, comunque, non autorizzate) e l’illecito penale è molto più stretta di quanto si possa pensare.

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