ApprofondimentoContenzioso

La Cassazione conferma l'orientamento sul danno da usura psico-fisica e non frazionabilità dei riposi compensativi

di Luigi Antonio Beccaria

N. 30

guida-al-lavoro

La Corte di Cassazione, dando continuità ad un orientamento di legittimità ormai consolidato, affronta nuovamente il tema della natura non frazionabile dell'istituto del riposo compensativo, il quale, in ragione della gravità "più che proporzionale" del danno da usura psico-fisica, deve poter essere fruito (secondo una lettura costituzionalmente orientata della normativa, anche di rango sovranazionale, relativa all'alternanza lavoro – riposo) in modo continuativo dal lavoratore

Massima

  • Riposi compensativi – natura frazionabile – non configurabile – danno risarcibile – sussiste – quantificazione in via equitativa

    La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno.

Riepilogo dei fatti di causa e della vicenda di merito

La Corte d'Appello di Lecce, previa riunione dell'appello principale e di quello incidentale, e in parziale riforma di quanto stabilito dal Tribunale di Brindisi quale giudice di prime cure, rigettava l'atto di appello proposto da una società nei confronti di un lavoratore e parimenti, accogliendo l'appello proposto dal lavoratore avverso la medesima sentenza di primo grado, condannava la società al risarcimento del danno in favore del lavoratore causato dall'omessa osservanza, da parte datoriale...

  • [1] Ex multis, il riferimento va a Cass. n. 16516/2015

  • [2] Cass. n. 15107/2013; Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 31158/2018

  • [3] cfr. Cass. n. 14710/2015; Cass. 18884/2019

  • [4] Quanto sopra sulla scia della sentenza Cass. n. 14710/2015, che ha espresso la seguente massima di diritto: "'La prestazione lavorativa, svolta in violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali protrattasi per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre, ai fini della determinazione del ‘'quantum'', occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento ‘'de qua'', da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale''

  • [5] Sempre rimanendo alla giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni, merita un ulteriore richiamo quanto espresso da Cass. n. 12538/2019, secondo cui: "In tema di orario di lavoro, la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, dovendo escludersi che la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un "concorso colposo", poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante"

  • [6] Secondo quanto affermato da Cass. S.U. n. 142/2013, "L'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno"