La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite, affinché si esprimano in termini nomofilattici sulla questione, il giudizio relativo alla fondatezza o meno dell'azione restitutoria esercitata dall'INPS dell'indennità di disoccupazione nei confronti di un lavoratore che aveva ottenuto giudizialmente la conversione ex tunc del suo rapporto di lavoro per effetto dell'illegittimità del termine originariamente apposto.
Viene pertanto dibattuta, anche alla luce delle intervenute modifiche normative, la questione inerente la natura e le finalità della predetta indennità, nonché le condizioni alle quali ricorre la ripetizione dell'indebito.
Massima
Fine rapporto di lavoro – recesso – termine – illegittimità – debenza indennità di disoccupazione – sussiste – reintegrazione successiva – legittimità azione restitutoria INPS – sussiste.
L'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dall'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento, anche se, una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti.
Riepilogo dei fatti di causa
La Corte d' Appello di Perugia, in accoglimento del gravame proposto da un lavoratore, accertava l'illegittimità della richiesta di restituzione di una somma di denaro corrispostagli dall' INPS a titolo di indennità di disoccupazione involontaria, protrattasi su base mensile per un periodo di circa un anno.
La Corte riteneva che nel periodo in cui il lavoratore aveva beneficiato della suddetta indennità, alcun rapporto lavorativo risultava in atti, neppure quello, ricostruito ex post, per gli effetti...