Rapporti di lavoro

La maxisanzione per lavoro nero assorbe quella per mancata comunicazione della cessazione

Ma solo se il rapporto il rapporto non è stato regolarizzato per tutta la durata

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di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

Non sempre la contestazione della maxisanzione per lavoro nero comporta l'effetto “trascinamento” legato agli altri obblighi riguardanti le omesse comunicazioni obbligatorie ai centri per l'impiego e relative all'assunzione e cessazione del rapporto di lavoro.

L'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la nota 2089/2022 esprime il proprio parere circa l'applicazione o meno della sanzione in materia di collocamento ordinario (articolo 21, comma 1, della legge 264/1949), in occasione di accertamento di lavoratori in nero e conseguente applicazione della maxisanzione prevista dall'articolo 9-bis del Dl 510/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, prevista per il lavoro sommerso. Appare utile ricordare che sulla materia è già intervenuto lo stesso Inl con la nota 856/2022 fornendo un copioso vademecum contenente tutte le ipotesi, anche procedurali, per una esatta qualificazione e individuazione delle violazioni in questione.

Con la nota 2089/2022 l'Inl si riporta al contenuto dell'articolo 3, comma quinquies, del Dl 12/2002 il quale specificamente stabilisce che l'occupazione di lavoratori irregolari, indipendentemente dalla data di costituzione di fatto del rapporto (da 1 a oltre 60 giorni), oltre l'applicazione della maxisanzione non comporta l'irrogazione anche della sanzione per la mancata comunicazione dell'assunzione del lavoratore o dei lavoratori interessati all'accertamento.Poiché la stessa la stessa disposizione che regolamenta l'assunzione dei lavoratori, mediante la preventiva comunicazione al centro per l'impiego, stabilisce l'obbligo di comunicazione della cessazione del rapporto, entro cinque giorni, al medesimo ufficio, a fronte di maxisanzione non trova applicazione la sanzione per l'omissione di quest'ultima comunicazione.

Tuttavia, tale esenzione può ritenersi “assorbita” dalla maxisanzione a condizione che il rapporto oggetto dell'accertamento si sia svolto dall'inizio alla fine completamente “in nero”. Ne deriva che, ove il rapporto sia iniziato in modo irregolare, ma che poi in data successiva si sia svolto – anche se in conseguenza dell'intervento ispettivo – in modo regolare, l'eventuale mancata o non tempestiva comunicazione al centro per l'impiego della cessazione del rapporto sarà senz'altro sanzionabile in base all'articolo 21 della legge 264/1949, in quanto non trova applicazione la disposizione contenuta nell'articolo 3, comma quinquies, del Dl 12/2002.

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