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La mobilità verticale, novità e chiarimenti

di Giovanni Antonio Osnago Gadda

N. 34

guida-al-lavoro

Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2103 c.c. ammettono – previa comunicazione scritta, a pena di nullità del provvedimento (come previsto dal quinto comma) – la mobilità verticale del lavoratore che determini un demansionamento del medesimo in tre, tassative, ipotesi: modifica degli assetti organizzativi dell'azienda; assegnazione a mansioni corrispondenti al livello inferiore di inquadramento; accordo consensuale.

I successivi comma secondo, terzo e quarto dell'art. 2103 c.c. dispongono quanto segue: «in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.

Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto...

  • [1] Si pensi, ad esempio: all'art. 4 della L. 223/1991, che, in presenza di un accordo di mobilità che preveda il totale o parziale riassorbimento degli esuberi, consente l'adibizione del prestatore di lavoro a mansioni inferiori, con riduzione della retribuzione; o all'art. 8 del D.Lgs. 277/1991, che consente l'adibizione a mansioni inferiori dei prestatori di lavoro che, per motivi sanitari inerenti la loro persona, debbano essere temporaneamente allontanati da un'attività comportante esposizione ad un agente chimico, fisico o biologico; ancora, all'art. 4, comma 4, della L. 68/1999, per l'ipotesi di prestatori di lavoro che abbiano subíto una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 % o che sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertata in sede giudiziaria: questi prestatori di lavoro non possono essere licenziati, qualora sia possibile adibirli a mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori; in senso analogo, l'art. 7 del D.Lgs. 151/2001 che, per il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del bambino, permette l'adibizione delle lavoratrici madri a mansioni inferiori (in mancanza di mansioni equivalenti), qualora di norma adibite al trasporto e al sollevamento di pesi o a lavori pericolosi, faticosi e insalubri; da ultimo, l'art. 42 del D.Lgs. 81/2008, laddove il prestatore di lavoro sia divenuto inidoneo alla mansione specifica.

  • [2] Trib. Arezzo, 28 Marzo 2023, n.107, in, Redazione Giuffrè, 2023; il precedente citato è quello di App. Torino, 10 Maggio 2021, n. 264, in, Redazione Giuffrè, 2021; nello stesso senso, prima ancora, tra le varie, Trib. Roma, 24 Luglio 2017, in giustiziacivile.com, con nota di Mostarda.

  • [3] App. Roma, 1° Marzo 2022, n. 663, in, Redazione Giuffrè, 2022.