Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2103 c.c. ammettono – previa comunicazione scritta, a pena di nullità del provvedimento (come previsto dal quinto comma) – la mobilità verticale del lavoratore che determini un demansionamento del medesimo in tre, tassative, ipotesi: modifica degli assetti organizzativi dell'azienda; assegnazione a mansioni corrispondenti al livello inferiore di inquadramento; accordo consensuale.
I successivi comma secondo, terzo e quarto dell'art. 2103 c.c. dispongono quanto segue: «in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto...
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