La regolarizzazione del lavoro "nero" non ha rilievo ai fini della decorrenza dell'obbligo di redazione del Dvr
A finire sotto sotto i riflettori della S.C. di Cassazione è, ancora una volta, l'obbligo da parte del datore di redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR); si tratta, com'è noto, del perno fondamentale sul quale ruota tutta la prevenzione e la protezione aziendale, quindi, gran parte degli adempimenti gestionali.
Questa volta, però, i Giudici di legittimità hanno offerto un interessante indirizzo per quanto riguarda il profilo temporale di tale adempimento, con particolare riferimento al caso, purtroppo molto diffuso, dell'impiego di manodopera in "nero" e successivamente regolarizzata.
Infatti, la S.C. di Cassazione, sez. III pen., con la recente sentenza 12 marzo 2021, n. 9914, ha affrontato il caso di un datore di lavoro cui, nel corso di un'ispezione, venivano contestate diverse violazioni alla disciplina del D.Lgs. n.81/2008; più precisamente, secondo gli ispettori non aveva redatto il DVR e, al tempo stesso, nemmeno formato l'unico lavoratore.
Assunzione e decorrenza dei termini.
Il datore di lavoro, titolare di una ditta individuale, si era difeso sostenendo che, in effetti, l'assunzione, la prima in assoluto, era avvenuta a luglio del 2014, quindi, alla data dell'ispezione – 19 agosto 2014 – non era ancora spirato il termine dei 90 giorni per la redazione del DVR (cfr. art.28, c.3-bis, D.Lgs. n.81/2008).
Il Tribunale di Massa, tuttavia, nel 2019 dichiarava la penale responsabilità del datore di lavoro e conseguentemente lo condannava, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di euro 7.000,00 di ammenda.
L'imputato proponeva, così, ricorso per cassazione censurando l'operato dei giudici di merito sotto vari profili; tuttavia, la S.C. di Cassazione ha respinto tale ricorso ritenendolo inammissibile sotto diversi profili.
Principio di effettività.
Concentrando l'attenzione su quelli più significativi, secondo la S.C. Cassazione dagli accertamenti compiuti è emerso che, in effetti, il lavoratore, unico dipendente dell'impresa, era stato assunto solo a decorrere dal luglio del 2014; tuttavia, lo stesso era stato occupato irregolarmente fin dal mese di settembre 2013.
Secondo i Giudici di legittimità, però, questa rappresenta una circostanza "…..evidentemente irrilevante ai fini della integrazione del reato contestato posto che, diversamente, come correttamente segnalato dal Tribunale apuano, si attribuirebbe una valenza scriminante ad una condotta di per sé irregolare - sin dal settembre del 2013".
A ben vedere, quindi, i giudici hanno fatto riferimento al fondamentale principio di effettività, che emerge in modo chiaro da diverse disposizioni del D.Lgs. n.81/2008, soprattutto per quanto riguarda la valutazione dei rischi e la redazione del DVR (art.28), la formazione (art.37) e l'esercizio di fatto di poteri direttivi (art.299).
Irrilevanza della regolarizzazione del rapporto di lavoro.
Alla luce di tale principio, quindi, anche se sul piano amministrativo – previdenziale l'assunzione era stata regolarizzata, la decorrenza dei predetti obblighi prevenzionali non coincide con tale momento, bensì con quello in cui, sul piano civilistico, il rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) si è perfezionato, ossia nel caso di specie circa nove mesi prima.
Di conseguenza, la regolarizzazione del rapporto di lavoro non incide sul momento in cui, geneticamente, sorge in capo al datore di lavoro l'obbligazione di sicurezza e, in particolare, i doveri specifici di cui al D.Lgs. n.81/2008 e delle altre norme in materia.