Abbiamo il caso di un lavoratore italiano impatriato ai sensi dell’art.16 D.Lgs 147/20215, tornato in Italia il 2/12/2021, data in cui ha preso la residenza in Italia, insieme al figlio minore. In data 1/5/2025 è stato assunto da un nuovo datore di lavoro. Che tipo di agevolazione fiscale è possibile applicare e ancora per quanto tempo? Quali sono i documenti o le dichiarazioni da richiedere al lavoratore?
Il lavoratore trasferito in Italia il 2 dicembre 2021, beneficiando del regime degli impatriati, risulta soggetto alla disciplina dell’art. 16 D.Lgs. 147/2015 nel testo in vigore al momento del trasferimento della residenza. La richiamata disposizione prevedeva una durata del beneficio fiscale pari a cinque anni, da conteggiare a partire dal trasferimento della residenza fiscale. Il lavoratore nel caso in esame ha acquistato la residenza fiscale in Italia dal 2022, essendosi trasferito a dicembre...