Agevolazioni

Lavoratrici svantaggiate, bonus assunzioni sbloccato

Le indicazione dell’Inps dopo il via libera della Ue agli incentivi per il secondo semestre 2022 e il 2023

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di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Ottenuto il placet della Commissione Ue (decisione C-2023- 4063 final del 19 giugno scorso), l’Inps, con la circolare 58/2023 di ieri fornisce le istruzioni che i datori di lavoro devono seguire per la corretta fruizione della particolare agevolazione contributiva, connessa all’assunzione (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023) di donne svantaggiate dal punto di vista occupazionale (legge 92/2012), prorogata, per l’anno in corso, dalla legge di bilancio 2023.

Ricordiamo che questa facilitazione, anche se entro un limite massimo di importo inferiore pari a 6mila euro annui, era stata prevista – con riferimento al biennio 2021-2022 - dalla legge di bilancio 2021. Tuttavia, le precedenti autorizzazioni comunitarie ancoravano la fruibilità del beneficio alle assunzioni/trasformazioni effettuate fino al 30 giugno 2022. Il recente via libera della Ue consente di sboccare sia il secondo semestre del 2022, sia l’intero anno 2023.

Possono accedere alla facilitazione tutti i datori di lavoro del settore privato (agricoli compresi). Semaforo rosso, invece, alle imprese operanti nel settore finanziario e in quello domestico, nonché alle imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea.

Sono agevolati i rapporti di lavoro instaurati con donne che presentano le seguenti caratteristiche: abbiano almeno 50 anni di età e siano disoccupate da oltre 12 mesi; di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali Ue prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L’incentivo - applicabile sia per le assunzioni (a tempo indeterminato o a termine), sia per le stabilizzazioni di precedenti rapporti di lavoro - prevede un esonero totale della contribuzione datoriale, nel limite massimo di importo pari a 8mila euro annui, da riproporzionare in caso di rapporti part time. Per le assunzioni a tempo determinato l’agevolazione spetta per 12 mesi, elevati a 18 per quelle a tempo indeterminato e per le stabilizzazioni. Viene, inoltre, ribadito che l’arco temporale di fruizione della facilitazione può essere sospeso (e quindi differito) esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità. Come già precisato in passato, l’Inps ricorda che non tutti i contributi sono esonerabili ed elenca le contribuzioni su cui l’esonero non risulta applicabile.

Per l’accesso all’esonero contributivo, l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti; vanno, inoltre, rispettati i principi generali in materia di incentivi all’assunzione (articolo 31 del Dlgs 150/2015), le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e la regolarità contributiva (Durc).

In chiusura, detto che la circolare in commento illustra anche le modalità di indicazione dell’agevolazione nei flussi contributivi UniEmens, ricordiamo che, per l’ammissione all’esonero, i datori di lavoro devono preventivamente comunicare all’Inps le necessarie informazioni; per farlo, potranno continuare a utilizzare il modulo “92-2012”, presente all’interno del Cassetto previdenziale di riferimento del sito istituzionale dell’Istituto.

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