Lavoro intermittente computabilità
La disciplina del lavoro intermittente è contenuta negli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; quella del contratto a tempo determinato vero e proprio negli articoli da 19 a 29 del medesimo D.Lgs. come modificato dal cd. decreto dignità. Poiché tra le due discipline non vi è alcun richiamo esplicito, deve ritenersi che, ai fini del raggiungimento dei 24 mesi massimi di contratto a termine, non debbano essere computati i periodi di lavoro intermittente che sono stati svolti tra le medesime parti. L’unica cosa cui fare attenzione (se il rapporto era a termine), in via prudenziale, è di rispettare le cd. pause intermedie, lasciando passare almeno 10 o 20 giorni dopo la fine del contratto di lavoro intermittente prima di riassumere a termine il medesimo lavoratore.