Lavoro marittimo, l’Italia adegua la normativa sulla formazione e l’orario di lavoro alle nuove regole europee
La disciplina in materia di rapporto di lavoro marittimo sta registrando negli ultimi anni un nuovo fermento, anche sotto la spinta della Convenzione Ilo 186 del 23 febbraio 2006 (o Mlc – Maritime Labour Convention) recepita dall'Italia con la legge 113/2013, che definisce standard minimi internazionali per la tutela dei diritti fondamentali della gente di mare.
In particolare, con il Dlgs 194/2021 (in Gazzetta Ufficiale 285 del 30 novembre) è stata data attuazione alla recente della direttiva Ue 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che da un lato modifica la direttiva 2008/106/Ce, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e dall'altro abroga la direttiva 2005/45/Ce riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare.
Si tratta, pertanto, di un provvedimento di significativo rilievo in quanto introduce importanti modifiche alla disciplina del Dlgs 71/2015, con il quale il legislatore italiano ha adeguato le norme interne sulla formazione del personale di bordo alle disposizioni internazionali in materia di sicurezza della navigazione – contenute nella Convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia (cosiddetta "convenzione Stcw") – con l'obiettivo fondamentale di assicurare quell'indispensabile esigenza di armonizzazione normativa da sempre sentita nel settore marittimo, cercando di far sì che a bordo delle navi mercantili i lavoratori marittimi siano in possesso di idonei certificati di formazione.
Certificati di competenza per mansioni
Sono numerose le modifiche apportate dal Dlgs 194/2021 al Dlgs 71/2015, in vigore dal 15 dicembre 2021 che, a ben vedere, non riguardano solo la formazione e l'addestramento dei lavoratori marittimi ma anche alcuni altri profili del rapporto di lavoro come, ad esempio, il servizio di guardia, il riconoscimento dei certificati e il regime sanitario.
In particolare, l'articolo 6 del Dlgs 194/2021 ha rimodulato l'articolo 6 del Dlgs 71/2015, riguardante i certificati di competenza, i certificati di addestramento e le convalide; tale norma prevede che a bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante e il primo ufficiale di coperta, se quest'ultimo svolge funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
Il nuovo decreto ha stabilito che i titolari di certificati di competenza per mansioni a livello direttivo rilasciati da Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, che chiedono la convalida di riconoscimento, devono possedere un'appropriata conoscenza della legislazione marittima italiana riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere; la conoscenza è certificata dalla compagnia di navigazione, con apposita autocertificazione di cui al Dpr 445/2000, al momento della richiesta della convalida di riconoscimento.
Custodia dei certificati in formato digitale
Inoltre, fermo restando che il comandante della nave è tenuto a custodire i certificati e le eventuali dispense di cui sono titolari i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo della nave, il Dlgs 194/2021 ha previsto che l'originale di tali documenti possa essere custodito anche in formato digitale.
Organizzazione del servizio di guardia
Da osservare, infine, che alcune altre modifiche sono state anche apportate all'articolo 16 del Dlgs 71/2015 in materia di orario di lavoro; l'organizzazione del servizio di guardia di navigazione e del servizio di guardia in macchina compete al comandante della nave nel rispetto della tabella minima di sicurezza stabilita in base all'articolo 11, comma 9, del Dlgs 271/1999, riguardante la sicurezza sul lavoro a bordo della nave.
Occorre precisare che tale tabella, che deve essere redatta conformemente al modello riportato all'allegato II al Dlgs 272/1999, deve riportare l'organizzazione del servizio di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa l'orario del servizio in navigazione e del servizio in porto, nonché il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo previste ai sensi dello stesso decreto o dai contratti collettivi di lavoro.
Resta fermo, infine, che il comandante può delegare l'organizzazione del servizio di guardia in macchina al direttore di macchina.