Licenziamenti economici con soppressione parziale del posto di lavoro
Per la Cassazione non è indispensabile che le mansioni siano eliminate in via assoluta e definitiva, ma basta che siano ripartite diversamente
Nell’ambito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo è principio consolidato che non è necessario – ai fini della legittimità del recesso – che tutte le mansioni attribuite al dipendente licenziato siano soppresse. Per la Corte di cassazione (sezione lavoro, 30 gennaio 2024, n. 2739), affinché il licenziamento possa dirsi legittimo non è indispensabile che le mansioni siano eliminate in via assoluta e definitiva, essendo a tal fine sufficiente che le stesse siano ripartite e attribuite...
Superminimo non assorbibile? Attenzione alle clausole contrattuali
di Potito di Nunzio e Laura Antonia di Nunzio