Licenziamento
In base alla disciplina di cui al novellato art. 7 L. 604/66, il datore di lavoro che intenda intimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve inviare alla Direzione Territoriale per il Lavoro, nonché per conoscenza al lavoratore interessato, una comunicazione che evidenzi l’intenzione e i motivi della scelta datoriale. La Direzione Territoriale per il Lavoro promuove dunque una procedura di conciliazione. Ai sensi dell’art. 1 co. 40, della L. 28 giugno del 2012 n. 92, in caso di mancato accordo in quella sede e di conseguente adozione da parte del datore di lavoro del licenziamento annunciato, esso produce effetto retroattivo a partire dalla data di avvio della citata procedura ex art. 7 L. 604/66. Ne consegue che, stante l’effetto retroattivo della comunicazione di licenziamento, la malattia eventualmente insorta successivamente all’avvio della procedura citata non dovrebbe produrre effetti sospensivi.