La Cassazione conferma la sentenza di merito dichiarativa della legittimità di un licenziamento irrogato per l'utilizzo di un telefono cellulare in un ambiente in cui venivano lavorati prodotti petroliferi infiammabili e in cui l'uso di qualsiasi strumentazione elettronica poteva pertanto costituire fonte d'innesco
Massima
Lavoro (rapporto di) - Licenziamento - Forma dello stesso – Comunicazione inviata all'avvocato e non al lavoratore – Soddisfa l'obbligo di forma scritta previsto dall'art. 2 l. n. 604/1966 in ragione della sua sicura conoscenza, testimoniata dall'avvenuta impugnazione del lavoratore interessato – Postulata sussistenza di un licenziamento orale – EsclusioneLavoro (rapporto di) - Licenziamento – Termini posti dalla contrattazione collettiva per l'irrogazione dello stesso – Fattispecie in cui venga utilizzato il servizo postale – Rileva il momento di invio della raccomandata e non l'avvenuta ricezione della stessaLavoro (procedimenti in materia di) – Licenziamento – Disciplinare – Onere della prova – E' a carico del datore di lavoro – Assolvimento mediante presunzioni – Ammissibilità Cass., ord. 11 dicembre 2024, n. 31964 – Pres. Patti – Rel. Ponterio; ric.te T.A.; controric.te P. S.p.a.
Il licenziamento intimato mediante comunicazione scritta inviata al difensore del lavoratore, pur in assenza di una formale elezione di domicilio, soddisfa l'obbligo di forma scritta previsto dall'art. 2 legge n. 604/1966, dovendosi ammettere in linea generale la possibilità di una comunicazione indiretta e ritenere che l'impugnazione dello stesso da parte del lavoratore ne evidenzi l'avvenuta conoscenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1334 c.c.
Qualora la contrattazione collettiva preveda un termine per l'irrogazione del licenziamento disciplinare (nella specie: quello di 6 gg. contemplato dall'art. 8 comma 4 del c.c.n.l. Industria Metalmeccanica) deve ritenersi - conformemente al recetto principio di scissione tra manifestazione della volontà di un atto unilaterale e la produzione dei suoi effetti – che nel caso di utilizzo del servizio postale lo stesso è osservato dalla spedizione della lettera raccomandata, indipendentemente dal momento della sua recezione.
Se è vero che l'onere di prova relativo ad un licenziamento disciplinare è a carico del datore di lavoro, è non di meno vero che lo stesso può essere assolto mediante presunzioni. A tal riguardo compete al giudice del merito apprezzarne la rilevanza e la concludenza al fine di saggiarne l'attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche, senza che le stesse possano essere sindacate in cassazione, con l'unico limite di valutazioni probatorie fondate su semplici congetture ovvero su ipotesi estranee all'id quod plerumque accidit o su regole generali prive di una sia pur minima plausibilità invece che su vere e proprie massime di esperienza (fattispecie in cui un lavoratore operante in ambiente pericoloso era stato licenziato perchè sorpreso col telefono cellulare nelle mani, in una posa inequivocamente volta a scattare fotografie. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato l'impugnativa, sul presupposto presuntivo che il telefono fosse stato in effetti utilizzato, ad onta della difesa del dipendente che tale presupposto negava).
Il carnet delle sentenze da noi esaminate nel corso della nostra non più giovane carriera è pressochè infinito. Ebbene: talune di esse – pur anche condivisibili negli approdi conclusivi – sono però risultate di difficile lettura: vuoi per un periodare talvolta dispersivo e ridondante, vuoi per l'insistenza di richiami in realtà ultronei, vuoi ancora per piani di ragionamento talvolta eccessivi se non perfino fuorvianti. Tutto ciò che appesantisce il piacere della lettura e che si consuma in ultima...