ApprofondimentoContenzioso

Licenziamento disciplinare, tardività della contestazione e applicazione della tutela indennitaria

di Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

N. 23

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Un lavoratore veniva licenziato per via disciplinare, con un significativo ritardo, tale da comportare una lesione procedurale dei suoi diritti, ma non sostanziali, dovendosi così applicare la sanzione della tutela indennitaria di cui al quinto comma dell'art. 18 statuto lavoratori (e non quella reintegratoria)

Massima

  • Contestazione disciplinare tardiva – ritardo non giustificato e notevole – tutela ex art. 18 statuto lavoratori – tutela indennitaria comma 5 - spettanza

    La dichiarazione giudiziale di risoluzione del licenziamento disciplinare conseguente all'accertamento di un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell'addebito posto a base dello stesso provvedimento di recesso, ricadente "ratione temporis" nella disciplina dell'art. 18 st. lav, così come modificato dal comma 42 della legge 92/2012, comporta l'applicazione della sanzione dell'indennità come prevista dal quinto comma dello stesso art. 18 della legge n. 300/1970

La fase di merito e i fatti di causa

La Corte Territoriale di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado, pronunciata nell'alveo di un procedimento c.d. "Fornero", annullava il licenziamento disciplinare irrogato nel gennaio 2019 ad un lavoratore già in forza presso l'Agenzia delle Entrate / Riscossione, attivando le tutele stabilite dall'art. 18, co. 4, l. 300/1970.

Alla base della motivazione stava l'accertata tardività della contestazione disciplinare prodromica al provvedimento espulsivo, essendo stato ritenuto eccessivo il...

  • [1] Definibile, secondo l'orientamento di legittimità che fa capo alla pronuncia n. 22232/2016, come quella che non renda "percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice."

  • [2] In questo senso la S.C. fa riferimento a dei frequentemente citati precedenti delle Sezioni Unite, e specificamente alle pronunce nn. 8053 e 8054 del 2014.

  • [3] Ex multis, si vedano Cass. n. 14113/2006; Cass. n. 29480/2008; Cass. n. 5546/2010.

  • [4] Cass. n. 2513/2017, la quale, si potrebbe dire in applicazione del principio secondo cui "la forma è sostanza", ha affermato che "il fatto non tempestivamente contestato dal datore di lavoro dovrebbe essere considerato insussistente, con violazione radicale dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori che impedirebbe al giudice di valutare la commissione effettiva dello stesso fatto anche ai fini della scelta tra i vari regimi sanzionatori".

  • [5] Orientamento tratto anche dalla pronuncia n. 122231/2018.