Un lavoratore veniva licenziato per via disciplinare, con un significativo ritardo, tale da comportare una lesione procedurale dei suoi diritti, ma non sostanziali, dovendosi così applicare la sanzione della tutela indennitaria di cui al quinto comma dell'art. 18 statuto lavoratori (e non quella reintegratoria)
Massima
Contestazione disciplinare tardiva – ritardo non giustificato e notevole – tutela ex art. 18 statuto lavoratori – tutela indennitaria comma 5 - spettanza
La dichiarazione giudiziale di risoluzione del licenziamento disciplinare conseguente all'accertamento di un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell'addebito posto a base dello stesso provvedimento di recesso, ricadente "ratione temporis" nella disciplina dell'art. 18 st. lav, così come modificato dal comma 42 della legge 92/2012, comporta l'applicazione della sanzione dell'indennità come prevista dal quinto comma dello stesso art. 18 della legge n. 300/1970
La fase di merito e i fatti di causa
La Corte Territoriale di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado, pronunciata nell'alveo di un procedimento c.d. "Fornero", annullava il licenziamento disciplinare irrogato nel gennaio 2019 ad un lavoratore già in forza presso l'Agenzia delle Entrate / Riscossione, attivando le tutele stabilite dall'art. 18, co. 4, l. 300/1970.
Alla base della motivazione stava l'accertata tardività della contestazione disciplinare prodromica al provvedimento espulsivo, essendo stato ritenuto eccessivo il...